Discordo assolutamente con il collega cara Donatella: i certificati di idoneità degli impianti NON sono obbligatori. L'unica novità introdotta dal 1° luglio 2009 in tal senso è costituita dalla "certificazione energetica", redatta da un professionista iscritto (ingegnere, architetto o geometra), che è anch'essa non obbligatoria per il venditore, a meno che l'acquirente non la richieda espressamente (e alla fine la richiedono tutti...), che non costituisce idoneità degli impianti alle normative esistenti, ma semplicemente una "fotografia" dello stato di fatto degli impianti e servizi di cui è dotato l'immobile. La certificazione di idoneità degli impianti è obbligatoria solo per gli immobili di nuova costruzione!
Per ciò che attiene al certificato di agibilità (già abitabilità), quest'ultimo è OBBLIGATORIO a meno che l'acquirente non accetti di acquistare l'immobile privo di questo requisito, pena la nullità dell'atto!! Ciò che avviene nelle grandi città (parlo di Roma, almeno) è che persino i Notai sono consci del fatto che per la metà degli immobili della capitale detto certificato è irrintracciabile perché smarrito dai pubblici uffici, nella maggior parte dei casi (si parla in genere di case fino a fine anni '60 o poco oltre) e, dato che il certificato stesso non sta ad indicare DAVVERO se la casa è abitabile o no (solo per le costruzioni recenti le cose in tal senso sono diventate più serie...) ma rappresenta una mera formalità burocratica, allora sono proprio i Notai a tranquillizzare l'acquirente che, se tutto è a posto (formalità, ipoteche, catasto, urbanistica, etc.) l'assenza del certificato in questione non rappresenta ostacolo alcuno al buon fine della compravendita.