raflomb
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Ma lui è di Foggia..
La legge è italiana, e quindi è effecace in tutto il territorio nazionale, quanto afferma il Comune di Milano è un esempio.
Aggiunto dopo 6 minuti :
Art 35:
CERTIFICATO DI AGIBILITA’ E CONDONO EDILIZIO.
E’ opportuno negli atti di trasferimento di immobili condonati far assumere all’alienante l’obbligazione di garanzia riguardo al fatto che l’immobile rispetta i requisiti igienico-sanitari minimi previsti dalla normativa di livello sovracomunale".
Riguardo all’art.35 della legge 47/85 vi è stato un importante intervento della Corte Costituzionale al cui orientamento si è uniformata la giurisprudenza amministrativa.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 18 luglio 1996 n. 256 ha affermato che:
"…. deve, pertanto escludersi una automaticità assoluta nel rilascio del certificato di abitabilità pur nella piu' semplice forma disciplinata dal D.P.R. n. 425 del 1994 a seguito di concessione in sanatoria, dovendo invece il Comune verificare che al momento del rilascio del certificato di abitabilità siano osservate non solo le disposizioni di cui all'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie (rectius, di cui all'art.4 del d.P.R. n. 425 del 1994), ma, altresì, quelle previste da altre disposizioni di legge in materia di abitabilita' e servizi essenziali relativi e rispettiva normativa tecnica, quali quelle a tutela delle acque dall'inquinamento, quelle sul consumo energetico, ecc.. "
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 13 aprile 1999 n.5 Sent. 00414 si è posta sulla stessa linea affermado che:
"L'articolo 35 comma 20 Legge 28 febbraio 1985 n.47 prevede, in caso di sanatoria di opere edilizie abusive, il rilascio del certificato di agibilita' <anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari>, per cui e' legittimo il diniego di tale certificato per mancanza delle condizioni di salubrita' dell'immobile, essendo queste richieste da fonti di livello primario (articoli 221 e 222 T.U. 27 luglio 1934, n.1265)."
Nello stesso senso si sono espressi anche:
- il Tribunale Amministrativo Regionale : Emilia Romagna, Sez. Parma , Sent. n. 321 dell’ 8 giugno 2000.
"In definitiva, la deroga di cui all’articolo 35 in parola, concerne le sole prescrizioni di carattere edilizio e urbanistico che di per sé potrebbero precludere il rilascio della licenza di abitabilità (es. limiti di altezza o dimensione delle stanze), fermo restando la necessità di una specifica ed autonoma valutazione di carattere igienico-sanitario.
Pertanto Mino, rassegnati: occorre il certificato di abitabilità, che puoi richiedere al tuo dante causa.