Anch'io, come chi mi ha preceduto, ritengo che non sia da considerarsi preclusa la possibilità, nel caso specifico, di applicare la cedolare secca al canone di locazione derivante da una unità immobiliare locata congiuntamente ad un laboratorio per arti e mestieri, in quanto quest'ultimo, sebbene accatastato nella categoria C/3, di fatto verrà utilizzato dal locatario ad uso autorimessa privata (C/6). In altre parole - perlomeno per l'Ufficio del Registro -quello che conta davvero è l'utilizzo effettivo del bene posto a servizio dell'abitazione principale. Il riferimento di cui al punto 1.2 del provvedimento del 7 aprile scorso, non pone alcuna limitazione né sul numero delle pertinenze locate, né sulla loro categoria catastale di appartenenza.
Quanto poi al fatto che possano aderire alla cedolare anche le pertinenze, solo se ricomprese in un atto unitario, beh...io aspetterei chiarimenti da parte delle Entrate. Gli Uffici del Registro del Veneto e del'Emilia-Romagna sono completamente divisi su questo punto: alcuni funzionari del Registro, interpretando alla lettera l'art.3 del Dlgs. 23/11, impongono la redazione di un atto unico che comprenda sia l'abitazione che la pertinenza; altri, consentono la redazione, in tempi diversi, di contratti disgiunti; altri ancora equiparano il contratto per l'autorimessa di pertinenza dell'immobile principale a contratto commerciale non assoggettabile all'imposta sostitutiva, infine ci sono quelli che pretendono che il garage o il magazzino (di categoria C) sia ricompreso nella planimetria/foglio catastale dell'abitazione (di categoria A)!!!! Su questo punto, e su molti altri altri, sarebbe quanto mai opportuno un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate.