Elisabetta48

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Proprietario Casa
Mi sono imbattuta in questa nota dell'Agenzia delle Entrate (del 14 febbraio 2013) che mi riguarda da vicino (e mi tranquillizza perchè io avevo fatto così). Spero di non fare un doppione: se qualcuno l'aveva già segnalata, mi è sfuggita e chiedo scusa.

L’agenzia delle Entrate, con una nota del 14 febbraio 2013, risponde ad un quesito sollevato dal Sole 24 Ore in merito al mancato rispetto della circolare 20/E/2012 sulla cedolare secca - articolo 3 del Dlgs 23/2011 - da parte di alcuni uffici territoriali. La questione riguarda la data spartiacque del 7 aprile 2011, entrata in vigore della tassa piatta.

Per i nuovi contratti - post 7 aprile 2011 - la legge prevede che l'opzione, effettuata con il modello Siria o con il modello 69, resta valida per tutta la durata del contratto.

Per i contratti già in essere alla data citata, dunque già registrati il 7 aprile 2011, inizialmente (circolare 26/E/2011) era disposto che, una volta scelta la cedolare in Unico 2012 o nel 730/2012, che valeva per una sola annualità contrattuale, si dovesse deve confermare l'opzione, per le altre annualità, compilando il modello 69, pena il ritorno al regime ordinario IRPEF.

In proposito, sollecitata sulla disparità di trattamento dal Sole 24 Ore, l’Agenzia con circolare 20/E/2012 accoglieva la tesi dell'opzione con durata pari al contratto di locazione, salvo revoca espressa, anche per i contratti ante 7 aprile 2011.

Ma alcuni uffici territoriali, non considerando la circolare del 2012 ed in base alla circolare 26/E/2011, continuano a chiedere la presentazione del modello 69 tardiva con remissione in bonis.

A ribadire le nuove disposizioni e invitare gli uffici territoriali a rispettarle, la nota del 14 febbraio 2013: i contribuenti che hanno scelto l'imposta secca sui contratti d'affitto registrati prima del 7 aprile 2011, segnalandolo nel 730 o in Unico 2012, non devono compilare il modello 69. Resta fermo che il contribuente deve portare a conoscenza l’affittuario, tramite raccomandata, dell’opzione per la tassa piatta con rinuncia agli aggiornamenti contrattuali. Ciò poiché la scelta è fatta nella dichiarazione dei redditi del locatore e, dunque, il locatario non ne è a conoscenza. Anche questa comunicazione non deve essere ripetuta al conduttore.

Da: http://www.ateneoweb.com/aw/news/ce...i-contratti-ante-7-aprile-2011,24007-4-1.html
 

jerrySM

Membro Attivo
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Mi sono imbattuta in questa nota dell'Agenzia delle Entrate (del 14 febbraio 2013) che mi riguarda da vicino (e mi tranquillizza perchè io avevo fatto così).
...

Da: http://www.ateneoweb.com/aw/news/ce...i-contratti-ante-7-aprile-2011,24007-4-1.html
Grazie Elisabetta, amche io ho fatto come te e mi sono sempre chiesto se fossi stato in regola o meno. Adesso mi hai confermato che sono in regola. Persino all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate cui mi ero rivolto tempo fa non avevano saputo darmi una risposta certa

grazie ancora :stretta_di_mano:
 

Elisabetta48

Membro Senior
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mi sono sempre chiesto se fossi stato in regola o meno.
Anche io ero un po' preoccupata. A me all'Agenzia delle Entrate avevano detto che bastava metterlo in denuncia dei redditi, ma questo proprio nella fase iniziale. Ma, visto che le circolari e le note poi si sono susseguite con una certa frequenza, non sapevo se nel tempo avevano cambiato opinione. Il bello è che questa nota è in risposta a un quesito del Sole 24 Ore!
 

casanostra

Membro Assiduo
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Agenzia delle Entrate che vai interpretazione che trovi.
A me l'Agenzia delle Entrate di Velletri ha detto che per i contratti ante 7/4/2011 dovevo esercitare l'opzione in unico 2012 (redditi 2011) per l'anno 2011 e confermare per il 2012 con il mod 69 dopodiche nulla più fino alla scadenza o alla revoca della cedolare. Così ho fatto.
 

mapeit

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Agenzia delle Entrate che vai interpretazione che trovi.
A me l'Agenzia delle Entrate di Velletri ha detto che per i contratti ante 7/4/2011 dovevo esercitare l'opzione in unico 2012 (redditi 2011) per l'anno 2011 e confermare per il 2012 con il mod 69 dopodiche nulla più fino alla scadenza o alla revoca della cedolare. Così ho fatto.

Anche per me era chiara questa strada. L'opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi 2012 (redditi 2011) e poi comunicata all'Agenzia delle Entrate una volta sola con il mod. 69 alla prima scadenza annuale e valida fino a revoca.
 

Elisabetta48

Membro Senior
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Agenzia delle Entrate che vai interpretazione che trovi.
Già in un'altra discussione me l'ero presa con la "poca chiarezza", per usare un termine gentile, delle nostre norme: i funzionari dell'Agenzia delle Entrate dovrebbero poter solo leggerle e applicarle. Invece sono costretti a interpretarle (come pure noi)

Anche per me era chiara questa strada.
Ti ricordi le prime discussioni sul tema? Eravamo divisi circa al 50% su questa interpretazione, non tanto nostra, ma degli uffici cui ci eravamo rivolti. Io avevo insistito col funzionario dicendogli che mi sentivo più tranquilla presentando il mod. 69: la risposta ricevuta era che se glielo portavo non me lo avrebbe ritirato perchè adempimento non dovuto...

Meno male che la cedolare doveva semplificare la vita del contribuente: quando ti pare di aver capito, arriva il chiarimento killer che ti butta all'aria le certezze. Stavolta mi è andata bene: chiarimento favorevole. :)
 

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