basty

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Sono incappato a leggere di una situazione secondo me paradossale estratta da una citazione di Brocardi in merito all'art. 1587: eccola,

Cass. civ. n. 11603/2005

Costituisce grave inadempimento del conduttore — per inosservanza del fondamentale obbligo previsto dall'art. 1597 n. 2 c.c. — la persistente corresponsione del canone locatizio per mezzo di vaglia postali, nonostante il ripetuto invito del locatore al rispetto dell'obbligo contrattuale di pagamento, in denaro contante, nel suo domicilio.
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11603 del 31 maggio 2005)

Sono curioso di leggere vostri commenti.
 

Gagarin

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Sono curioso di leggere vostri commenti.
1 - Il Collegio giudicante di Cassazione aveva bevuto troppo lambrusco prima di emettere la sentenza (come, purtroppo, sembra accadere spesso).
2 - Il locatore dovrebbe, comunque, cambiare spacciatore, perché non si arriva in Cassazione con una causa del genere.
3 - La sentenza è, forse, corretta: per saperlo andrebbe letta a fondo per intero, senza limitarsi ai titoli pubblicati.
 

basty

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Non dubito che la sentenza sia corretta cioè coerente con i dettami di legge. Ma è la palese dimostrazione che a volte la legge senza il buonsenso porta al paradosso.
Posso immaginare che il locatore fosse impedito da handicap nell’andare a riscuotere i vaglia, ma letta in quel modo la lamentela vien da ridere
 

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