frollofra

Nuovo Iscritto
situazione condominiale dove qualche anno fa tutti i condomini hanno versato una somma di denaro per costituire un fondo recupero spese per un condomino moroso, nei confronti del quale è stata aperta una azione giudiziaria.
Se io acquisto un appartamento di questo condominio, sono obbligata ad accollarmi tale sospeso liquidando la somma al proprietario uscente?
il moroso al momento sembra pagare regolarmente per saldare tale cifra ma la previsione del recupero di questa cifra anticipata è di 5/6 anni, e comunque rimane il rischio che qualcosa vada storto.
Non è una cifra enorme, ma non vedo perchè dovrei accollarmi un sospeso per una situazione a me sconosciuta e nata per volontà di altre persone.
Esiste un modo per tutelarmi almeno in parte?
ringrazio anticipatemente per eventuali suggerimenti!
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Mi rendo conto che l'argomento trattato è vecchio di due anni, ma solo oggi lo vedo e c'è una sentenza nella quale si dice che dovrebbe pagare il condomino che all'inizio della causa era appunto parte interessata (in causa) e non il proprietario che ha acquistato in seguito;

Le spese di risarcimento e di giudizio per una causa che ha visto soccombere il condominio spettano a chi era proprietario al momento in cui la lite era insorta.
Poiché l'obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese di conservazione delle parti comuni insorge nel momento in cui si rende necessario provvedere all'esecuzione dei lavori necessari, e non quando il debito viene determinato in concreto, in caso di sentenza di condanna pronunziata nei confronti del condominio per inosservanza dell'obbligo di conservazione delle cose comuni, il condomino creditore che intenda agire in executivis contro il singolo partecipante al condominio per il recupero del proprio credito, deve rivolgere la propria pretesa, sia per il credito principale, che per credito relativo alle spese processuali, contro chi rivestiva la qualità di condomino al momento in cui l'obbligo di conservazione è insorto, e non contro colui che tale qualità riveste nel momento in cui il debito viene giudizialmente determinato (Cassazione con sentenza n. 12013, - 1/07/2004)
 

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