Nell'ordinamento italiano la disciplina della residenza é contenuta, nella Carta Costituzionale (artt. 2, 3, 14), nel codice civile (artt. 43 ss.), nella legge n. 1128 del 24 dicembre 1954, nel D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (art. 29), nel D.P.R. 30/05/1989 n. 223.
Ai fini dell'ottenimento della residenza, l'ufficiale amministrativo verifica solo l'effettiva presenza della persona nel luogo dichiarato. Il rispetto dei requisiti di abitabilità o delle condizioni igienico-sanitarie costituiscono oggetto di un altro tipo di accertamento, magari contestuale, ma che non può precludere l'ottenimento della residenza. A tale proposito, la L. 94/2009 (cosiddetto "Pacchetto Sicurezza") ha innovato l'art.1 della L. 1228/1954 specificando che l'iscrizione e la richiesta possono dar luogo a tale accertamento contestuale delle condizioni igienico-sanitarie.
In linea teorica, pertanto, un soggetto potrebbe fissare la propria residenza anche in un locale non classificato catastalmente come "abitazione" . A suo rischio e pericolo.
(fonte Brocardi.it)