Nel caso da lei esposto, considerata la gravità dei vizi riscontrati e dell'inefficacia degli interventi del venditore, occorre prendere delle decisioni urgenti facendosi assistere da un tecnico e da un legale. Dal momento che sussiste, presumibilmente, una responsabilità solidale sia del venditore che del costruttore, la peima cosa da fare è una perizia dal suo tecnico di fiducia, dalla quale si potrà comprendere le cause dell'umidità, e conseguentemente dare incarico al legale affinchè diffidi ed, eventualmente agisca, nei confronti dei responsabili. E' suo diritto ottenere, oltre all'eliminazione del vizio, anche il risarcimento del c.d. lucro cessante, ovvero dei canoni perduti a causa di detto vizio.
A titolo esemplificativo sulla responsabilità del costruttore, che per i gravi vizi ha la durata decennale:
ricordo che il costruttore è responsabile dei “gravi difetti” dell’immobile che si presentano nel corso di dieci anni dal suo compimento (art. 1669 c.c.). Ai fini della responsabilità in questione, costituiscono gravi difetti dell’edificio non solo quelli che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell’opera ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori (impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità dell’opera stessa, e che, senza richiedere lavori di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati con gli interventi di manutenzione ordinaria. La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che i gravi difetti ai fini della responsabilità ex art 1669 c.c. devono intendersi quelli da cui derivi una ridotta utilizzazione dell’unità immobiliare, come anche nel caso di umidità, dipendente da difetto di adeguata coibentazione termica o tutte quelle deficienze costruttive, imperfezioni, difformità, idonee a diminuire sensibilmente il valore economico dell’edificio nel suo complesso e delle singole unità immobiliari, senza che necessariamente debba sussistere pericolo di crollo immediato dell’edificio.
Se la presenza di umidità, quindi, dipende da deficienze costruttive allora si è nell’ipotesi della responsabilità di cui all’ art. 1669 c.c.. Attenzione, però, al regime di decadenze e prescrizione previste dalla norma: infatti, il fruttuoso esercizio dell’azione contro il costruttore presuppone l’avvenuta denuncia del vizio entro l’anno dalla scoperta e la relativa azione giudiziaria per richiedere il risarcimento dei danni deve essere attivata entro l’anno dalla denuncia. In proposito occorre ricordare che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui si consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. Per accertare se l’umidità dipende effettivamente da un difetto di costruzione, sarebbe opportuno fare periziare l’immobile da un tecnico nominato dal Tribunale attraverso un procedimento dell’Accertamento Tecnico Preventivo (A.t.p.). Nel caso in cui il perito accertasse che l’umidità dipende da un vizio di costruzione, da quel momento decorre il termine annuale per la denunzia al costruttore