mirella0462

Membro Attivo
buongiorno
ho acquistato un monolocale nuovo (5 anni) e già dal primo anno, in inverno si trasforma in un hammam! Non ho capito per quale errore di progettazione, le pareti si ricoprono di umidità e sul pavimento si forma un velo di acqua.
Il venditore è intervenuto già per tre volte costruendo un cappotto interno su tutte le superfici: speravo fosse risolutivo. Puntualmente anche questo Natale l'umidità si è ripresentata e l'inquilino ha dovuto trasferirsi in casa di amici. Il venditore, nel frattempo in causa con l'intero condominio, non interiene più in quanto dice di dover attendere la decisione del giudice! Cosa posso fare per risolvere il problema e recuperare i soldi delle spese? Grazie e a presto. Mirella:???:
 

raflomb

Membro Assiduo
Nel caso da lei esposto, considerata la gravità dei vizi riscontrati e dell'inefficacia degli interventi del venditore, occorre prendere delle decisioni urgenti facendosi assistere da un tecnico e da un legale. Dal momento che sussiste, presumibilmente, una responsabilità solidale sia del venditore che del costruttore, la peima cosa da fare è una perizia dal suo tecnico di fiducia, dalla quale si potrà comprendere le cause dell'umidità, e conseguentemente dare incarico al legale affinchè diffidi ed, eventualmente agisca, nei confronti dei responsabili. E' suo diritto ottenere, oltre all'eliminazione del vizio, anche il risarcimento del c.d. lucro cessante, ovvero dei canoni perduti a causa di detto vizio.
A titolo esemplificativo sulla responsabilità del costruttore, che per i gravi vizi ha la durata decennale:
ricordo che il costruttore è responsabile dei “gravi difetti” dell’immobile che si presentano nel corso di dieci anni dal suo compimento (art. 1669 c.c.). Ai fini della responsabilità in questione, costituiscono gravi difetti dell’edificio non solo quelli che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell’opera ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori (impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità dell’opera stessa, e che, senza richiedere lavori di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati con gli interventi di manutenzione ordinaria. La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che i gravi difetti ai fini della responsabilità ex art 1669 c.c. devono intendersi quelli da cui derivi una ridotta utilizzazione dell’unità immobiliare, come anche nel caso di umidità, dipendente da difetto di adeguata coibentazione termica o tutte quelle deficienze costruttive, imperfezioni, difformità, idonee a diminuire sensibilmente il valore economico dell’edificio nel suo complesso e delle singole unità immobiliari, senza che necessariamente debba sussistere pericolo di crollo immediato dell’edificio.

Se la presenza di umidità, quindi, dipende da deficienze costruttive allora si è nell’ipotesi della responsabilità di cui all’ art. 1669 c.c.. Attenzione, però, al regime di decadenze e prescrizione previste dalla norma: infatti, il fruttuoso esercizio dell’azione contro il costruttore presuppone l’avvenuta denuncia del vizio entro l’anno dalla scoperta e la relativa azione giudiziaria per richiedere il risarcimento dei danni deve essere attivata entro l’anno dalla denuncia. In proposito occorre ricordare che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui si consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. Per accertare se l’umidità dipende effettivamente da un difetto di costruzione, sarebbe opportuno fare periziare l’immobile da un tecnico nominato dal Tribunale attraverso un procedimento dell’Accertamento Tecnico Preventivo (A.t.p.). Nel caso in cui il perito accertasse che l’umidità dipende da un vizio di costruzione, da quel momento decorre il termine annuale per la denunzia al costruttore
 

rommel1970

Membro Attivo
Proprietario Casa
ottima risposta raflomb. grazie per le precisazioni visto che anche io ricado in questo caso. ho scritto più volte in questo sito a proposito di un locale cat. c/2 che utilizzo per alloggio in quanto lavoro in altra città rispetto la mia. è un locale seminterrato che a causa delle piogge si allaga per un vizio già accertato da un ctu richiesto dal vicino di casa attraverso un accertamento tecnico preventivo. per questo, visto che sei molto ferrato ti chiedo:
1. posso accordarmi alla causa del vicino nel caso in cui il tribunale condanni il costruttore (così come pare vista la ctu?)
2. possiamo accordarci anche come condominio visto che l'acqua permane dentro il vespaio ad igloo e il pozzetto è sempre pieno anche in assenza di piogge e la pompa non interviene autonomamente? le fondamenta riguardano tutti, no?
3. il caso descritto dalla "collega di sventura" e la tua risposta (art. 1669) può essere a me applicabile anche se la mia cantina non ha l'abitabilità?
 

raflomb

Membro Assiduo
Occorre in via preliminare conoscere in che fase si trovi oggi il processo pendente, al fine di valutare la possibilità di instaurare un litisconsorzio.
Esso si realizza a mezzo un intervento Adesivo autonomo ... L'intervento adesivo autonomo (o litisconsortile) è quello in cui la nuova parte propone una domanda, che affianca a quella di una delle parti originarie per vedere tutelato un suo diritto.
Per quanto concerne il quesito n. 3: si, è applicabile anche alla cantina priva di abitabilità.
 

rommel1970

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ottimo suggerimento che proporrò al mio avvocato. La cronologia è questa:
il 25 gennaio 2011 ci sarà l'udienza tra il vicino (sempre cantinaro allagato) e l'impresa, questo a seguito del ctu promosso dal giudice in quanto fu chiamato in arbitrato anche il comune di residenza (area adiacente che si allaga);
dalla lettura del ctu il perito superpartes attraverso l'a.t.p. indica la causa degli allagamenti ovvero l'insufficienza e il malfunzionamento del sistema di raccolta e di pompaggio delle acque attraverso pozzetto e pompa sommersa (è da là che l'acqua filtra e si propaga...)
da quando ci consigli, una volta letta la sentenza, il condominio intero, io e la mia vicina (le altre due parti cantinare allagate) possiamo accodarci - attraverso i rispettivi avvocati - attraverso un litisconsorzio...
di fatto risparmiando un nuovo ctu e accelerando i tempi.
se così fossè non saprei proprio come ringraziarti!
 

raflomb

Membro Assiduo
Il litisconsorzio non può sorgere post sentenza, ma a processo pendente, pertanto, in considerazione degli accertamenti tecnici espletati, consiglio di intervenire al più presto. Ove non avete già un legale di fiducia vi concerrebbe rivolgervi allo stesso che già tutela l'altro condomino, in quanto è già introdotto nella causa e conosce perfettamente la problematica in oggetto. Sempre stando ai fatti come narrati, la soccombenza della parte convenuta dovrebbe essere cosa certa, e come tale sarà condannata a rifondere tutte le spese processuali. Non perdete tempo.
 

rommel1970

Membro Attivo
Proprietario Casa
con la scusa degli auguri domani sentirò il mio avvocato. lo stesso della terza vicina ma diversa da colei (sono tutte donne!) che ha seguito la causa del terzo cantinaro allagato. le darò certamente questo spunto anche perchè risparmiare soldi (oltre che i danni conseguiti dall'allagamento) e soprattutto TEMPO perchè in questa... casa.. ci vivo, sarebbe un buon modo per iniziare l'anno... grazie e grazie ancora
 

minox

Membro Junior
Professionista
Da pochi mesi esiste in commercio un prodotto formidabile per risolvere l'umidità di risalita. Si chiama IgroDry ed ho avuto la fortuna di provarlo e recensirlo. Hanno un sito molto completo e ben fatto da cui poter anche acquistare un flacone di prova. L'assistenza è molto efficiente e preparata. Il loro sito è www.igrodry.com
 

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