Steva

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Proprietario Casa
Salve, io e mia moglie viviamo nella casa dei sui genitori. Casa indivisa e ipotecata dal padre x farci da garante su un mutuo x ristrutturazione che stiamo ancora pagando. Ora i genitori nn sono più in vita e temiamo che il fratello possa richiedere la sua parte. Può vista l'ipoteca? In che modo possiamo tutelarci?
 
O

Ollj

Ospite
Morti i genitori, l'immobile è ora in comunione indivisa al 50% tra fratelli, ma lo stesso è altresì gravato da ipoteca sul suo insieme; suo fratello, nell'eventualità che alcuno degli eredi intendesse tenere per s'è l'immobile, teoricamente potrebbe:
A) chiedere ad un giudice lo scioglimento della comunione ereditaria
B) pretendere che il bene sia venduto all'asta e con il ricavato essere liquidato per la sua quota (l'altra parte del ricavato spetterebbe a sua moglie)

C'è però un bel "ma": l'ipoteca che garantisce il credito della Banca; ebbene, proprio questa di certo, ex art.1113 Cc, si opporrà allo scioglimento puro e semplice della comunione:
"I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un’opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l’esperimento dell’azione revocatoria o dell’azione surrogatoria .
Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l’opposizione per l’effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell’atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda .
Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale
Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione"

Ed infatti a sua volta l'art.784 C.p.c. così dispone:
"Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono".
Quindi, la vostra tutela sul mantenimento della comunione ereditaria è data dalla presenza della Banca e da come essa intenda agire in sede di divisione giudiziale dell'eredità ove la stessa sia richiesta; diciamo che tutto dipende dal valore dell'immobile e dal valore attuale del credito della Banca: se la casa valesse molto e il debito fosse poca cosa, il fratello avrebbe interesse ad iniziare la procedura; vero anche che la vendita all'asta ridimensionerebbe il suo interesse (difficilmente si prezza a mercato quanto è gravato di ipoteca).
 

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