Stavo per dirti che non ero in grado e non avevo tempo di approfondire la questione da te sollevata, anche se le tue argomentazioni mi sembravano logiche. Poi ho buttato l'occhio su due tuoi passaggi
Ma la circolare precisa nell'esempio che:
un contribuente che dimori abitualmente in un immobile detenuto a titolo di locazione e che, nello stesso comune, possieda a titolo di proprietà un’unità immobiliare ad uso abitativo non locata assoggettata all'IMU, non dovrà far concorrere il reddito di quest’ultima unità abitativa alla formazione della base imponibile dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%.
La risposta stà nella corretta lettura della circolare, e nel singolare e nel plurale: cioè si ha diritto alle agevolazioni sulla casa principale, una sola volta (singolare).
Io credo quindi che se uno ha due case, D ed E, nel medesimo comune della ab. principale, non locate soggette ad IMU, tenute a disposizione, e sta in affitto per l'abitazione principale , solo una delle due a disposizione non concorrerà all'IRPEF: la seconda sconterà il 50%, rendendo di nuovo logica l'applicazione della regola generale.
Ora la A se ricordo bene è data in comodato, è soggetta ad IMU, quindi dichiarata 1 (o forse anche 10) non sarà soggetta ad IRPEF.
La B rientrerà nella regola.