Se non capisco male, qua si scrive un'altra cosa.
Quid iuris della quota rinunciata dall'erede?
In merito è necessario operare alcune distinzioni.
Nelle successioni legittime:
(www.StudioCataldi.it)
Art. 522. Devoluzione nelle successioni legittime.
Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 571. Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
Fonte: La rinuncia all'eredità
(www.StudioCataldi.it)
Quid iuris della quota rinunciata dall'erede?
In merito è necessario operare alcune distinzioni.
Nelle successioni legittime:
- 1. il rinunciante ha dei discendenti: in tal caso, per rappresentazione, i discendenti potranno accettare la quota rinunciata dal proprio ascendente;
- 2. il rinunciante non ha discendenti (o i discendenti non voglio venire alla successione) ma ha ascendenti: il tal caso la quota si devolve agli ascendenti, identificati ai sensi dell'art. 569 c.c.;
- 3. il rinunciante non ha né discendenti, né ascendenti ma vi sono altri coeredi: in tal caso la quota si accrescerà agli altri coeredi;
4. il rinunciante non ha parenti in linea retta né coeredi: in tal caso l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso egli mancasse.
(www.StudioCataldi.it)
Art. 522. Devoluzione nelle successioni legittime.
Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 571. Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
Fonte: La rinuncia all'eredità
(www.StudioCataldi.it)