Con la sentenza n.15986 del 7 luglio 2010 la Suprema Corte di Cassazione ha segnato una importante svolta in tema di comodato nel caso di separazione tra i coniugi. La casa deve essere restituita ai suoceri . La Terza sezione civile, chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato da coppia di Lecce che aveva dato in comodato la casa di loro proprietà al figlio sposato, con prole, successivamente separatosi, richiamandosi alla normativa dettata in tema di comodato precario ha mutato il proprio precedente indirizzo Giurisprudenziale sancendo svolta di primaria importanza.
I Giudici di legittimità hanno stabilito che nel caso in cui la casa sia stata concessa in comodato senza la previsione di un termine per la restituzione dell’immobile la stessa deve avvenire sulla base della semplice richiesta del comodante . In tal caso la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimesso in via potestativa alla sola volontà di quest’ultimo che ha la facoltà di manifestarla ad nutum. Per la Suprema Corte non assume alcun rilievo la circostanza che la casa familiare sia stata assegnata in sede di separazione personale dei coniugi al coniuge affidatario dei figli.
Con la sentenza n.15986 del 7 luglio 2010 la Suprema Corte di Cassazione ha segnato una importante svolta in tema di comodato nel caso di separazione tra i coniugi.
La casa deve essere restituita ai suoceri.
La Terza sezione civile, chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato da coppia di Lecce che aveva dato in comodato la casa di loro proprietà al figlio sposato, con prole, successivamente separatosi, richiamandosi alla normativa dettata in tema di comodato precario ha mutato il proprio precedente indirizzo Giurisprudenziale sancendo svolta di primaria importanza. I Giudici di legittimità hanno stabilito che nel caso in cui la casa sia stata concessa in comodato senza la previsione di un termine per la restituzione dell’immobile la stessa deve avvenire sulla base della semplice richiesta del comodante .
In tal caso la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimesso in via potestativa alla sola volontà di quest’ultimo che ha la facoltà di manifestarla ad nutum.
Per la Suprema Corte non assume alcun rilievo la circostanza che la casa familiare sia stata assegnata in sede di separazione personale dei coniugi al coniuge affidatario dei figli.
I Giudici di legittimità hanno stabilito che nel caso in cui la casa sia stata concessa in comodato senza la previsione di un termine per la restituzione dell’immobile la stessa deve avvenire sulla base della semplice richiesta del comodante . In tal caso la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimesso in via potestativa alla sola volontà di quest’ultimo che ha la facoltà di manifestarla ad nutum. Per la Suprema Corte non assume alcun rilievo la circostanza che la casa familiare sia stata assegnata in sede di separazione personale dei coniugi al coniuge affidatario dei figli.
Con la sentenza n.15986 del 7 luglio 2010 la Suprema Corte di Cassazione ha segnato una importante svolta in tema di comodato nel caso di separazione tra i coniugi.
La casa deve essere restituita ai suoceri.
La Terza sezione civile, chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato da coppia di Lecce che aveva dato in comodato la casa di loro proprietà al figlio sposato, con prole, successivamente separatosi, richiamandosi alla normativa dettata in tema di comodato precario ha mutato il proprio precedente indirizzo Giurisprudenziale sancendo svolta di primaria importanza. I Giudici di legittimità hanno stabilito che nel caso in cui la casa sia stata concessa in comodato senza la previsione di un termine per la restituzione dell’immobile la stessa deve avvenire sulla base della semplice richiesta del comodante .
In tal caso la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimesso in via potestativa alla sola volontà di quest’ultimo che ha la facoltà di manifestarla ad nutum.
Per la Suprema Corte non assume alcun rilievo la circostanza che la casa familiare sia stata assegnata in sede di separazione personale dei coniugi al coniuge affidatario dei figli.