silviotto

Membro Attivo
Proprietario Casa
Chiarisco cosa mi è accaduto... Fatta proposta d'acqusto per un piccolo appartamento, accettata dal venditore, dopo qualche gg è seguito il preliminare di compravendita, precisamente il 20 aprile 2013. Nel quale vi è specificato che l'abitazione non era momentaneamente in regola, ma che poteva essere sanata nel giro di pochi mesi.(stessa cosa figura sulla proposta d'acquisto) Ho versato 10.000 euro di anticipo e 5.000 come caparra al venditore, e un acconto di 1.000 euro all' AI a fronte di una provvigione di 2.500. Dopo tre mesi di inutile attesa un mio carissimo amico geometra mi fa notare che quella abitazione non potrà mai essere sanata, tranne che con un improbabile condono edilizio. Ho chiesto lumi all' AI il quale mi spiega che stavano (proprietario e credo anche il padre del AI che fa il geometra) cercando di sanare l'abitazione (che si trova al pianterrreno di un palazzo di quattro piani) con il PIANO CASA, quello del governo berlusconi per capirci. CRedo che uno o piu condomini si sia opposto a questa assurdita, e tutto è saltato. dopo svariati solleciti il proprietari mi ha restituito la somma che gli era stata versata. Ma l'AI non soddisfatto mi ha citato in giudizio per le restanti 1.500 della sua provvigione. é una sintesi dell'accaduto ma credo che sia sufficente per avere qualche consiglio....che fare????
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Teoricamente se l'oggetto del compromesso vien meno (vista la premessa del immobile non sanato in quel momento ma sanabile risultata poi non praticabile) sarebbe la parte venditrice che dovrebbe risponderne con non solo la restituzione delle somme ma anche un risarcimento danni. Se si dovessero incaponirsi digli che prima vuoi ottenere l'agibilità di quel immobile, e che ti stanno vendendo un'immobile non adeguato al fine della vendita.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Se nel contratto hai versato l'acconto a titolo di caparra confirmatoria, essendo saltato l'atto per colpa del venditore, avresti dovuto ottenere il doppio di tale importo. L'agenzia ha proposto la vendita di un immobile invendibile, non sanabile secondo la L.47/85 e successive modificazioni. Pertanto nulla le è dovuto, ma addirittura dovrà restituire quanto avuto immeritatamente.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
vorrei sapere se esiste qualche legge che mi tuteli????
L'agenzia così tanto superficiale e incompetente deve risarcirti . Tu portala in tribunale, il conteggio fallo con un avvocato. E' una causa che Vinci. Vai alla camera di commercio e denuncia l'agenzia, rischia che le tolgono l'autorizzazione. Non poteva mettere in commercio un appartamento del genere.(prima di tutto minacciali di adire le vie legali e di recarti alla camera di commercio, dopo se il caso dai tutto ad un avvocato, sarà pagato dall'agenzia) Per quanto riguarda il venditore, non riuscendo a consegnarti la casa nei tempi prestabiliti, deve darti il doppio della caparra.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Come ti hanno detto non c'è articolo di legge contrario a te.
Puoi fare ricerche, ma vi sono molteplici articoli contrari sia all'agenzia che al venditore che ha messo in vendita un immobile abusivo. Puoi leggere queste prime considerazioni con un copiaincolla:
"Invalidità del preliminaredi venditadi un immobileabusivo ed esecuzionein forma specifica
TRIBUNALE DI BRINDISI, 12 ottobre 2010 - Giud. Natali- Mo. c. Ma.
Non è possibile pronunciare sentenza di trasferimento coattivo di diritti reali su edifici o loro parti, previstadall’art. 2932 c.c., ogniqualvolta difetti la concessione edilizia o la successiva regolarizzazione delle difformitàex art. 40 l. n. 47 del 1985 o il promittente venditore non abbia provveduto, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ad attestare che le relative opere sono state eseguite prima del 1° settembre 1967. Infattil’art. 40, comma 2, l. n. 47 del 1985 indirettamente influisce anche sui presupposti necessari per la pronuncia della sentenza di cui all’art. 2932 c.c. che, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti o un effetto che,comunque, eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto l’autonomia negoziale delleparti.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme
Sull’impossibilità per la pronuncia ai sensi dell’art. 2932 c.c. di operare il trasferimento di un bene diverso da quello sul quale si è fissato il consenso dei contraenti:Cass., 22 maggio 2008, n. 13225, in Riv.not., 2008, 1422; Cass., 27 aprile 2006, n. 9647, in Giust. civ. Mass., 2006, 4; Cass., 8 febbraio 1997,n. 1199, in Riv. not., 1998, 266; Cass., 9 dicembre 1992, n. 13024, in Giust. civ. Mass., 1992,
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Come ti hanno detto non c'è articolo di legge contrario a te.
Puoi fare ricerche, ma vi sono molteplici articoli contrari sia all'agenzia che al venditore che ha messo in vendita un immobile abusivo. Puoi leggere queste prime considerazioni con un copiaincolla:
"Invalidità del preliminaredi venditadi un immobileabusivo ed esecuzionein forma specifica
TRIBUNALE DI BRINDISI, 12 ottobre 2010 - Giud. Natali- Mo. c. Ma.
Non è possibile pronunciare sentenza di trasferimento coattivo di diritti reali su edifici o loro parti, previstadall’art. 2932 c.c., ogniqualvolta difetti la concessione edilizia o la successiva regolarizzazione delle difformitàex art. 40 l. n. 47 del 1985 o il promittente venditore non abbia provveduto, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ad attestare che le relative opere sono state eseguite prima del 1° settembre 1967. Infattil’art. 40, comma 2, l. n. 47 del 1985 indirettamente influisce anche sui presupposti necessari per la pronuncia della sentenza di cui all’art. 2932 c.c. che, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti o un effetto che,comunque, eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto l’autonomia negoziale delleparti.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme
Sull’impossibilità per la pronuncia ai sensi dell’art. 2932 c.c. di operare il trasferimento di un bene diverso da quello sul quale si è fissato il consenso dei contraenti:Cass., 22 maggio 2008, n. 13225, in Riv.not., 2008, 1422; Cass., 27 aprile 2006, n. 9647, in Giust. civ. Mass., 2006, 4; Cass., 8 febbraio 1997,n. 1199, in Riv. not., 1998, 266; Cass., 9 dicembre 1992, n. 13024, in Giust. civ. Mass., 1992,
:applauso::applauso: Complimenti, stavolta li meriti tu.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Alla luce di ciò che è stato detto da Gianco ed arciera, mai nessun notaio un minimo professionale, (conta che il notaio lo sceglie l'acquirente visto che è lui che paga) che trasferirebbe un diritto di proprietà con atto notarile con i presupposti sopra-descritti, anche perchè se lo facesse si esporrebbe egli stesso ad una denuncia, in quanto in atto viene dichiarato che l'immobile è privo di VIZI ed ipoteche (quindi dichiarazione di falso in atto pubblico).
L'assenza di un titolo edilizio è già di per se un VIZIO e può essere tanto più grave quanto la possibilità (o meno come nel tuo caso) di poterlo ottenere per qualsiasi motivo.
 

silviotto

Membro Attivo
Proprietario Casa
in realtà è stata l'agenzia a citarmi in giudizio per le retsanti 1500 euro della provvigione, domani ci sara la prima udienza............ spero vivamente che il Giudice di Pace dia ragione A ME....... vi aggiornero
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto