Quando si sia verificata una qualsiasi causa di risoluzione del contratto di locazione dell’immobile ad uso non abitativo:
- per scadenza del termine;
- per inadempimento in presenza di clausola risolutiva espressa e di dichiarazione di avvalersene;
- a seguito di diffida ad adempiere;
- per convalida di sfratto come forma mista diretta alla risoluzione e al rilascio;
i canoni di locazione dovranno essere dichiarati fino a quella data anche se non incassati (cfr. Circ. n. 150/E- 1999 Ministero delle finanze Dir. AA.GG. – Sentenze della Corte Costituzionale n. 362-2000 e n. 651- 2012 – rivista FISCO OGGI del 2.2.2012).
Infine bisogna fare attenzione a non dimenticare il pagamento del modello F23 per € 67,00 codice tributo 113T (imposta di registro – risoluzione contratto). Esso va trasmesso entro 20 giorni dal pagamento, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha registrato il contratto e che
provvederà ad annotarne la cessazione.
La
ratio: io non la conosco e penso neanche i nostri esimi legislatori, i quali sfornano leggi, leggine a iosa e in particolare incomprensibili pure a loro. Infatti quanti gradi di processo ci vogliono per dirimere una qualsiasi divergenza, opposizione, controversia, interpretazione. Un giudice decide per un verso e un altro per il contrario!!!