ho provato a cercare on line e ho trovato tanti sistemi diversi di calcolo, ma norme di riferimento, esclusa la sentenza che dichiara inappropriato il riferimento al reddito dominicale... nulla
Sul sito del
Coordinamento Regionale per la Basilicata della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva, sotto la voce "
LEGISLAZIONE E SENTENZE" --> "
AGENZIA DEL TERRITORIO" è pubblicata la Circolare dell'Agenzia del Territorio prot. 29104 dell'11/05/2011 in merito alla rivalutazione dei
canoni enfiteutici dei fondi gravati da
enfiteusi di proprietà del
FONDO EDIFICI DI CULTO e del corrispondente capitale di affrancazione.
Viene dedotto che il capitale di affrancazione è pari a 15 volte il canone, come stabilito dalla
Legge n. 607/1966 e dalla
Legge 1138/1970.
Viene menzionata la precedente nota dipartimentale DC STE prot. n. E2/1517 del 26/10/2000 che ha statuito che il canone debba essere equiparato al
reddito dominicale opportunamente attualizzato tramite idonei criteri di aggiornamento.
In ossequio alla pronuncia della Corte Costituzionale sentenza n. 143/1997 è stato precisato che per le enfiteusi successive al 28/10/1941 un utile criterio di aggiornamento è quello individuato dalla
Legge 1138/1970 che fa riferimento all'indennità di esproprio dei fondi rustici per il calcolo del
canone enfiteutico; consegue che ogni qualvolta il reddito dominicale rivalutato risulti inferiore a tale soglia, il canone adrà di fatto rapportato a tale diversa misura pari alla quindicesima parte dell'indennità di esproprio, con conseguente aggiornamento anche del capitale di affrancazione che sarà pari per l'appunto all'indennità di esproprio.
Per le enfiteusi antecedenti al 1941, avendo la Corte Costituzionale statuito, con la citata sentenza 143/1997, che "
la diversità di trattamento non trova ragionevole giustificazione" ha suggerito di utilizzare idonei coefficienti di aggiornamento del canone quali ad esempio quelli usati per calcolare le imposte sui redditi. Sulla scia di tale orientamento, la nota dipartimentale su citata ha determinato il canone periodico moltiplicando il reddito dominicale per il coefficiente 1,80 posto che l'art. 3, comma 50 della legge 23/12/1996 n. 662 prevede una rivalutazione del reddito dominicale dei terreni pari all'80%.
Alla luce di tali considerazioni, l'Agenzia del Territorio pone dubbi sul se sia tutt'ora ancora corretto l'utilizzo del criterio esposto per aggiornare il
canone enfiteutico; posto, infatti, che l'ultimo coefficiente di rivalutazione dei
redditi dominicali - non soggetto a revisione
dal 1979 - pare, allo stato, ancora quello dell'80%, si è rilevato che operando in tal senso
si perviene comunque alla determinazione di somme non adeguatamente corrispondenti alla realtà economica.
L'Agenzia del Territorio quindi, ritiene più opportuno utilizzare, anche con riferimento alle enfiteusi antecedenti al 1941, il criterio dell'indennità di esproprio dei fondi rustici, sostanzialmente in linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale (sent. 406/1988) in merito alla necessità di rapportare i canoni ed il capitale di affrancazione "
alla effettiva realtà economica" (si veda anche, in proposito, il
parere dell'Avvocatura Distrettuale dell'Aquila CS 260/1999, recepito in una circolare del Ministero n. 118 del 09/09/1999).
Si conclude che per tutte le enfiteusi il capitale di affrancazione ed i canoni andranno determinati facendo ricorso al criterio dell'indennità di esproprio e non piuttosto a quello del reddito dominicale rivalutato non più rispondente all'effettiva realtà economica.
In merito alle
enfiteusi urbane l'Agenzia del Territorio continuerà a seguire il criterio di calcolo già esposto nella nota dipartimentale del 2000 determinando il canone con l'applicazione, al valore dell'area edificabile,e un equo saggio di rendimento, in quando se si considerasse il valore venale del bene si determinerebbe un capitale di affrancazione eccessivamente oneroso per l'enfiteuta.
In merito alla problematica dell'estinzione ex lege delle enfiteusi di cui all'art. 60 della
Legge 222/1985 (concesse dal
Fondo Edifici di Culto) secondo cui si estinguono di diritto i rapporti enfiteutici per i quali il FEC abbia riscosso canoni inferiori alle lire 60.000 annue, il corrispondente
canone andrà calcolato in relazione al valore del fondo accertato all'anno 1987.