giusi911

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è possibile locare un immobile con contratto 4+4 ad un canone inferiore rispetto la rendita catastale?
sono previste sanzioni o accertamenti da parte dell'agenzia delle entrate nel caso in cui il canone di affitto fosse inferiore alla rendita catastale?
A quanto dovrebbe quindi ammontare il canone minimo di locazione per non incorrere in eventuali sanzioni?
grazie anticipatamente
 

basty

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Tutto ciò che non è illegale è possibile. ma considera che al fine della dichiarazione dei redditi, il reddito minimo dichiarabile (meglio, imponibile) è quello catastale: tanto vale applicare almeno quello catastale, poi puoi decidere se riscuotere meno o no. Ai fini della tassazione non ci sarebbe differenza.
 

giusi911

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grazie per la risposta! mi ero allarmata perchè avevo letto in giro che locando con un canone inferiore alla rendita catastale si sarebbe incorsi in accertamenti da parte dell'agenzia e relative sanzioni, stavo infatti pensando di informarmi per valutare la possibilità di locare a canone concordato, ammesso che il calcolo e le fasce al mq previste dal comune non siano così basse da determinare un canone di locazione troppo basso rispetto quello che vorrei applicare.
 

basty

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Mi pare comunque strano che la rendita catastale sia superiore ad un canone concordato. Certamente è anche vero che dichiarare un canone inferiore alla rendita ti espone ad accetamenti.

ma sei sicura di considerare la rendita e non il valore catastale?
 

Nemesis

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A quanto dovrebbe quindi ammontare il canone minimo di locazione...
Ai fini delle imposte sul reddito, ex art. 41-ter del D.P.R. n. 600/1973, non si procede all'accertamento se il redditi di fabbricato derivante da locazione è dichiarato in misura non inferiore a un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento (*) e il 10 per cento del valore catastale dell'immobile.
L’accertamento non si applica nei confronti dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo stipulativo rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

(*) Il 15% è la riduzione forfetaria prevista dall'art. 37, comma 4-bis del TUIR. Poiché, a decorrere dall'anno 2013, la misura della riduzione è stata fissata al 5%, si deve ritenere che anche la riduzione contenuta nell'art. 41-ter del D.P.R. n. 600/1973 debba essere calcolata nella stessa misura.
(Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25%. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. n. 42/2004, la riduzione è elevata al 35%).
 

basty

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a decorrere dall'anno 2013, la misura della riduzione è stata fissata al 5%, si deve ritenere che anche la riduzione contenuta nell'art. 41-ter del D.P.R. n. 600/1973 debba essere calcolata nella stessa misura.
Sempre preciso.

Ma perchè quando riguarda lo Stato, "si deve ritenere", mentre se è a favore del contribuente, "non si può ritenere ed estrapolare" nulla?

p.s.: La risposta alla Marchese del Grillo, la conosco già...
 
Ultima modifica:

giusi911

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Mi pare comunque strano che la rendita catastale sia superiore ad un canone concordato. Certamente è anche vero che dichiarare un canone inferiore alla rendita ti espone ad accetamenti.

ma sei sicura di considerare la rendita e non il valore catastale?

purtroppo sono sicura, è la rendita catastale....il fatto è che corrisponde ad un A7 , un tempo era un villino di due piani...poi il pian terreno fu venduto e rimase solo il,primo piano con terrazzino a livello e terrazza di pertinenza. mi son ritrovata quindi con quest'appartamento classificato come A7 e con rendita catastale di oltre 550 euro, devo infatti verificare anche la possibilità di farmi rivedere il discorso accatastamento, magari riclassificando l'immobile ammesso che si possa fare
 

giusi911

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Ai fini delle imposte sul reddito, ex art. 41-ter del D.P.R. n. 600/1973, non si procede all'accertamento se il redditi di fabbricato derivante da locazione è dichiarato in misura non inferiore a un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento (*) e il 10 per cento del valore catastale dell'immobile.
L’accertamento non si applica nei confronti dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo stipulativo rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

(*) Il 15% è la riduzione forfetaria prevista dall'art. 37, comma 4-bis del TUIR. Poiché, a decorrere dall'anno 2013, la misura della riduzione è stata fissata al 5%, si deve ritenere che anche la riduzione contenuta nell'art. 41-ter del D.P.R. n. 600/1973 debba essere calcolata nella stessa misura.
(Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25%. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. n. 42/2004, la riduzione è elevata al 35%).


grazie mille per le delucidazioni, purtroppo sono completamente "bianca" sull'argomento, quindi se applicassi il 10% sulla rendita catastale posso stare tranquilla?
adesso però vado a cercami questa legge del dicembre 1998 n 431. ancora grazie !
 

Nemesis

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mi son ritrovata quindi con quest'appartamento classificato come A7 e con rendita catastale di oltre 550 euro,
Dato che non hai specificato l'esatta rendita catastale, mi baserò sull'importo di 560 euro. Il valore catastale è: 560 x 1,05 x 100 = 58.800 euro.
Sarai "al riparo" da accertamento, se l'importo del canone annuo di locazione sarà almeno pari al 10% di tale valore catastale: 5.880 euro.
Non quindi applicando il 10% sulla rendita catastale.
Non credo che tu voglia cederlo in locazione con un canone inferiore a 490 euro mensili.
 

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