È una casa nuova in classe a. Grazie allo sblocca italia vorrei portare a deduzione il 20% del costo d'acquisto
La deduzione spetta se sono verificate tutte le seguenti condizioni:
- entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, l’abitazione deve essere destinata alla locazione per almeno otto anni con carattere continuativo.
Nel caso di acquisto, se avvenuto prima del 3 dicembre 2015 (data di pubblicazione del decreto attuativo) il termine dei sei mesi decorre da tale data.
Riguardo alla durata della locazione, la Circolare n. 3/E del 2016, alla risposta 1.13, precisa che possa considerarsi rispettato il requisito della durata minima del contratto di locazione pari a otto anni, non solo nell’ipotesi in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per esplicito accordo delle parti, ma anche nel caso in cui sia la legge a prevedere una proroga di diritto almeno fino a otto anni complessivi.
Il diritto alla deduzione inoltre non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima di otto anni e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della risoluzione del precedente contratto.
- l'unità immobiliare sia a destinazione residenziale e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- l’unità immobiliare non sia nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (si tratta delle zone territoriali destinate a usi agricoli);
- l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato in G.U. n. 158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
- il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'art. 18 del T.U. di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, c. 3, della L. 9 dicembre 1998, n. 431 ("canone concordato") e quello stabilito ai sensi dell'art. 3, c. 114, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 ("canone speciale"). Nei comuni in cui non siano stati definiti accordi ai sensi dell'articolo 2, c.3, L. n. 431/1998, si fa riferimento per la determinazione del canone, all'Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione;
- non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;
- sia accertata l’esecuzione delle opere edilizie in conformità a quelle assentite o comunicate.
La deduzione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.