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Ciao
@uva, grazie mille per aver postato il link con gli estremi della Circolare A.d.E. che non avevo ancora letto!
Una volta tanto è l'Agenzia delle Entrate che "
discostandosi dall’opinione maggioritaria dei commentatori, ritiene che tanto la modifica del canone, quanto quella dell’inquilino non richiedano una nuova attestazione."!
Io ero rimasto ai commenti della norma che propendevano generalmente per un'interpretazione prudenziale, specie quelli di parte provenienti dalle associazioni dei proprietari 🧐
L'articolo mi sembra ben scritto, pone una serie di casistiche utili per capire se serve (ragionevolmente) una nuova attestazione oppure no.
In assenza di modifiche all’accordo locale o alle caratteristiche dell’immobile:
i) l’attestazione
non occorre se cambia l’inquilino, ma non il tipo di contratto (
ad esempio,
studente con studente), ovvero se cambia anche il canone, ma sulla sola base degli elementi indicati nella prima attestazione è possibile verificare direttamente che anche il nuovo canone è conforme all’accordo locale;
ii) mi sembra condivisibile comunque mantenere un'interpretazione prudente nei caso di modifica del soggetto conduttore che incida direttamente sull'agevolazione, ovvero se con la persona cambiano anche le caratteristiche di riferimento del contratto (nell'articolo si fa l'esempio del
contratto di locazione ad uno studente che
non può essere sostituito,
senza nuova attestazione,
con uno per esigenze abitative transitorie. In tal caso infatti si tratterebbe di modifiche che incidono anche sul contenuto, non solo sulla persona. Personalmente mi sento di condividere questa impostazione, anche perché non è infrequente che l'A.d.E. a distanza di qualche tempo si rimangi in sede di accertamento quello che aveva detto in qualche circolare.... 🤬😡);
iii) serve sempre la
nuova attestazione quando cambia il tipo di contratto (
ad esempio da abitazione 3+2 a uso transitorio, oppure
da uso studente ad altro uso transitorio);
iv) la nuova attestazione è comunque consigliabile ove il testo del nuovo contratto contenga modifiche alle clausole «non marginali», ossia tali da non stravolgere l’equilibrio contrattuale. Questo ipotesi credo invece che sia di rara applicazione perché di solito questi contratti si redigono sulla falsariga dei modelli Ministeriali, però non è escluso il caso specifico dove si renda necessaria una modifica / integrazione ad hoc.