Luogo:- Venezia Centro Storico – Tessuto urbano denso.
Canna fumaria esterna, parzialmente e gravemente ammalorata, posta in aderenza alla muratura perimetrale dell’edificio.
Appartamenti serviti in origine: piano terra, piano primo, piano secondo, piano terzo.
Una porzione della predetta canna fumaria esterna (dal piano terra al piano primo) risulta in pessimo stato di conservazione, tale da precluderne la staticità.
I vigili del fuoco, chiamati dalla proprietaria confinante accertano il danno e il conseguente pericolo per l’incolumità . Transennano quindi una parte del giardino/corte della proprietà confinante.
Vengono coinvolti i proprietari degli appartamenti interessati per il ripristino della canna medesima.
Il proprietario dell’appartamento posto al secondo piano, a seguito di ristrutturazione che ha ridefinito l’uso dei locali con spostamento della cucina in altro luogo, ritiene di non dover compartecipare alla suddivisione della spesa per il ripristino della canna fumaria in quanto non più interessato all’uso della medesima.
L’appartamento, prima della ristrutturazione, usufruiva della canna fumaria in quanto la cucina era collocata funzionalmente nel contesto della canna stessa e pertanto ne aveva sfruttato le funzioni.
Il proprietario del secondo piano è tenuto quindi a compartecipare alla spesa di parziale rifacimento, in funzione dell’uso pregresso, anche se a seguito di ristrutturazione non ne conserva l’uso?
:daccordo:
Canna fumaria esterna, parzialmente e gravemente ammalorata, posta in aderenza alla muratura perimetrale dell’edificio.
Appartamenti serviti in origine: piano terra, piano primo, piano secondo, piano terzo.
Una porzione della predetta canna fumaria esterna (dal piano terra al piano primo) risulta in pessimo stato di conservazione, tale da precluderne la staticità.
I vigili del fuoco, chiamati dalla proprietaria confinante accertano il danno e il conseguente pericolo per l’incolumità . Transennano quindi una parte del giardino/corte della proprietà confinante.
Vengono coinvolti i proprietari degli appartamenti interessati per il ripristino della canna medesima.
Il proprietario dell’appartamento posto al secondo piano, a seguito di ristrutturazione che ha ridefinito l’uso dei locali con spostamento della cucina in altro luogo, ritiene di non dover compartecipare alla suddivisione della spesa per il ripristino della canna fumaria in quanto non più interessato all’uso della medesima.
L’appartamento, prima della ristrutturazione, usufruiva della canna fumaria in quanto la cucina era collocata funzionalmente nel contesto della canna stessa e pertanto ne aveva sfruttato le funzioni.
Il proprietario del secondo piano è tenuto quindi a compartecipare alla spesa di parziale rifacimento, in funzione dell’uso pregresso, anche se a seguito di ristrutturazione non ne conserva l’uso?
:daccordo: