Lulion

Membro Junior
Luogo:- Venezia Centro Storico – Tessuto urbano denso.
Canna fumaria esterna, parzialmente e gravemente ammalorata, posta in aderenza alla muratura perimetrale dell’edificio.
Appartamenti serviti in origine: piano terra, piano primo, piano secondo, piano terzo.
Una porzione della predetta canna fumaria esterna (dal piano terra al piano primo) risulta in pessimo stato di conservazione, tale da precluderne la staticità.
I vigili del fuoco, chiamati dalla proprietaria confinante accertano il danno e il conseguente pericolo per l’incolumità . Transennano quindi una parte del giardino/corte della proprietà confinante.
Vengono coinvolti i proprietari degli appartamenti interessati per il ripristino della canna medesima.
Il proprietario dell’appartamento posto al secondo piano, a seguito di ristrutturazione che ha ridefinito l’uso dei locali con spostamento della cucina in altro luogo, ritiene di non dover compartecipare alla suddivisione della spesa per il ripristino della canna fumaria in quanto non più interessato all’uso della medesima.
L’appartamento, prima della ristrutturazione, usufruiva della canna fumaria in quanto la cucina era collocata funzionalmente nel contesto della canna stessa e pertanto ne aveva sfruttato le funzioni.
Il proprietario del secondo piano è tenuto quindi a compartecipare alla spesa di parziale rifacimento, in funzione dell’uso pregresso, anche se a seguito di ristrutturazione non ne conserva l’uso?
:daccordo:
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
Nella sentenza della Cassazione, n. 6481 del 22 marzo 2011 i giudici sono stati chiarissimi nell’affermare che " il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini".

Anche se si tratta di impianto di riscaldamento centralizzato, la casistica è analoga in quanto si tratta di distacco da impianti comuni, quindi il principio a parere mio è quello sentenziato sopra.

In definitiva il condomino che si è distaccato deve partecipare alle spese di conservazione del bene comune e qualora il distacco non comporta diminuizione di prezzo per gli altri condomini anche alla sua manutenzione/gestione.

Ciao salves
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto,

Non mi sembra che sia questo il caso. Qui si parla di canna fumaria delle cucine.
Comunque il Condomino se pur rinuncia all'uso della canna fumaria non ne perde la proprietà e la possibilità di farne nuovamente uso in futuro, quindi non credo possa esimersi dal partecipare alla spesa.
 

DI TORO

Nuovo Iscritto
la canna fumaria sembra riguardare la cucina e non il servizio di riscaldamento.
uno dei principi generali del condominio e' la irrinunciabilita' della proprieta' dei ben i comuni.
colui che si e' distaccato dalla canna fumaria pur rinunciando al servizio non ne perde la proprieta' ed e' tenuto sempre a partecipare alle spese di manutenzione straordinaria.
Per quelle di manutenzione ordinaria, legate all'uso, come ad esempio la pulizia, non e' tenuto a partecipare.
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
Non mi sembra che sia questo il caso. Qui si parla di canna fumaria delle cucine.

Anche se si tratta di impianto di riscaldamento centralizzato, la casistica è analoga in quanto si tratta di distacco da impianti comuni, quindi il principio a parere mio è quello sentenziato sopra.

Non mi sembra che sia questo il caso. Qui si parla di canna fumaria delle cucine.

Anche se si tratta di impianto di riscaldamento centralizzato, la casistica è analoga in quanto si tratta di distacco da impianti comuni, quindi il principio a parere mio è quello sentenziato sopra.

Ciao salves
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
la canna fumaria sembra riguardare la cucina e non il servizio di riscaldamento.
uno dei principi generali del condominio e' la irrinunciabilita' della proprieta' dei ben i comuni.
colui che si e' distaccato dalla canna fumaria pur rinunciando al servizio non ne perde la proprieta' ed e' tenuto sempre a partecipare alle spese di manutenzione straordinaria.
Per quelle di manutenzione ordinaria, legate all'uso, come ad esempio la pulizia, non e' tenuto a partecipare.

Anche se si tratta di impianto di riscaldamento centralizzato, la casistica è analoga in quanto si tratta di distacco da impianti comuni, quindi il principio a parere mio è quello sentenziato sopra.

Ciao salves
 

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