Anna Negri

Membro Junior
Proprietario Casa
Perché se si distacca 1 su 3 l'impianto diventa "a norma" ?
Da quanto abbiamo capito dai tecnici, anche gli altri due condomini non sono a norma. Il cammino, essendo di circa 16 cm, dovrebbe intubare solo 2 condomini, con tubi del diametro max di 6 cm.
Pertanto uno deve necessariamente uscire. Mi chiedo se sia giusto che noi ci si debba accollare tutta la spesa e non avere una collaborazione anche da parte degli altri due. Non si dovrebbe casomai fare un conto totale anche dei lavori fatti agli altri due più il nostro e poi dividere per 3?
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
- Prima Un pò di giurisprudenza:
la Cassazione Civile con la sentenza 1092/1966 sottolinea che la canna fumaria che serve tutto il condominio è un bene comune (art. 1117 c.c.).
Diventa poi un bene di proprietà esclusiva nel punto in cui la diramazione del tubo arriva nell’ appartamento esclusivo del condomino (la caldaia quindi appartiene al singolo proprietario).
Il solo fatto che la canna fumaria sia inserita in un muro comune, non ne fa di essa un bene comune. Se infatti ne é titolare un solo condomino (o un piccolo gruppo di condòmini) essa appartiene esclusivamente ai singoli e non é più un bene comune (Cass. Civ. sez. II, 25/09/2012 n. 1630; Cass. Civ. Sez. II n. 9231/91).
- poi un pizzico di norme:
L’aspetto é disciplinato dal D.P.R. 412/1993 che, al comma 9 dell’articolo 5, sancisce che gli impianti termici devono essere dotati di canna fumaria da installare sul tetto del condominio, seguendo la regolamentazione tecnica vigente. In caso di installazione di impianti ad alta efficienza energetica (certificati UNI EN 297 e/o UNI EN 483 oppure UNI EN 15502) i dispositivi di tiraggio vanno installati secondo norma tecnica UNI 7129.
Se hai intenzione di installare una canna fumaria sul condominio non hai l’obbligo di ottenere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale, ma devi rispettare le norme tecniche e le distanze di sicurezza rispetto alla altrui proprietà.
In mancanza di disposizioni comunali, o di norme presenti nel Regolamento di Condominio Contrattuale, vanno rispettate le distanze di sicurezza stabilite dall’ articolo 890 del codice civile (tre metri) ma, chi intende installarla, può aggirare l’obbligo delle distanze dimostrando di aver messo in atto tutti gli accorgimenti di impiantistica atti a evitare pericolo a cose o persone vicine (Cassazione 13449 30/06/2016).
La nuova norma UNI 11278/2017, che sostituisce la UNI/TS 11278:2008, stabilisce i criteri di scelta dei sistemi metallici di evacuazione dei prodotti della combustione per apparecchi a combustibile solido o liquido, per assicurarne l’abbinamento corretto all’apparecchio che viene usato, sulla base della tipologia di installazione e della designazione del prodotto, in conformità alla UNI EN 1443 e alle norme europee di prodotto applicabili (UNI EN 1856-1, UNI EN 1856-2).

Cattura.JPG
 

GianfrancoElly

Membro Attivo
Proprietario Casa
Da quanto abbiamo capito dai tecnici, anche gli altri due condomini non sono a norma. Il cammino, essendo di circa 16 cm, dovrebbe intubare solo 2 condomini, con tubi del diametro max di 6 cm.
Pertanto uno deve necessariamente uscire. Mi chiedo se sia giusto che noi ci si debba accollare tutta la spesa e non avere una collaborazione anche da parte degli altri due. Non si dovrebbe casomai fare un conto totale anche dei lavori fatti agli altri due più il nostro e poi dividere per 3?
Credo che sia necessario l'intervento di un tecnico: mi sembra che il diametro di 6 cm sia troppo piccolo. Comunque non capisco perché 2 condomini possono utilizzare il camino e il 3° si deve...
arrangiare. Se il camino non permette di essere utilizzato da tutti dovrebbe essere chiuso e adottare una delle soluzioni che ho indicato nel post #15
 

Anna Negri

Membro Junior
Proprietario Casa
- Prima Un pò di giurisprudenza:
la Cassazione Civile con la sentenza 1092/1966 sottolinea che la canna fumaria che serve tutto il condominio è un bene comune (art. 1117 c.c.).
Diventa poi un bene di proprietà esclusiva nel punto in cui la diramazione del tubo arriva nell’ appartamento esclusivo del condomino (la caldaia quindi appartiene al singolo proprietario).
Il solo fatto che la canna fumaria sia inserita in un muro comune, non ne fa di essa un bene comune. Se infatti ne é titolare un solo condomino (o un piccolo gruppo di condòmini) essa appartiene esclusivamente ai singoli e non é più un bene comune (Cass. Civ. sez. II, 25/09/2012 n. 1630; Cass. Civ. Sez. II n. 9231/91).
- poi un pizzico di norme:
L’aspetto é disciplinato dal D.P.R. 412/1993 che, al comma 9 dell’articolo 5, sancisce che gli impianti termici devono essere dotati di canna fumaria da installare sul tetto del condominio, seguendo la regolamentazione tecnica vigente. In caso di installazione di impianti ad alta efficienza energetica (certificati UNI EN 297 e/o UNI EN 483 oppure UNI EN 15502) i dispositivi di tiraggio vanno installati secondo norma tecnica UNI 7129.
Se hai intenzione di installare una canna fumaria sul condominio non hai l’obbligo di ottenere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale, ma devi rispettare le norme tecniche e le distanze di sicurezza rispetto alla altrui proprietà.
In mancanza di disposizioni comunali, o di norme presenti nel Regolamento di Condominio Contrattuale, vanno rispettate le distanze di sicurezza stabilite dall’ articolo 890 del codice civile (tre metri) ma, chi intende installarla, può aggirare l’obbligo delle distanze dimostrando di aver messo in atto tutti gli accorgimenti di impiantistica atti a evitare pericolo a cose o persone vicine (Cassazione 13449 30/06/2016).
La nuova norma UNI 11278/2017, che sostituisce la UNI/TS 11278:2008, stabilisce i criteri di scelta dei sistemi metallici di evacuazione dei prodotti della combustione per apparecchi a combustibile solido o liquido, per assicurarne l’abbinamento corretto all’apparecchio che viene usato, sulla base della tipologia di installazione e della designazione del prodotto, in conformità alla UNI EN 1443 e alle norme europee di prodotto applicabili (UNI EN 1856-1, UNI EN 1856-2).

Vedi l'allegato 5505
Grazie.
 

Aidualc

Membro Attivo
Professionista
@Luigi Criscuolo
Non mi interessa granché l'argomento caldaia, ma leggere il tuo post sopra, così come tanti altri simili, è una meraviglia! Tutto puntualizzato, con norme e aggiornamenti di legge... Emerge con forza un pensiero logico di fondo saldamente strutturato, a volte anche difficile da seguire, che è una bellezza per gli occhi e la mente! Grazie! :)
 

Anna Negri

Membro Junior
Proprietario Casa
Grazie. Ora ho le idee più chiare! Quindi, è giusto (per legge) che paghi io.
Ma aprofitto della Sua chiarezza e professionalità, per chiederLe ancora una cosa.
In Comune ci hanno detto che per fare una nostra canna fumaria in facciata, essendo "centro storico", dobbiamo rivolgerci ad un geometra per una perizia, il quale relazionerà al Comune stesso.
Mi chiedo, visto che dovremmo sobbarcarci la spesa della canna fumaria, se dovrebbe essere, almeno la spesa del geometra, a carico degli altri occupanti condominiali.
Grazie
 

GianfrancoElly

Membro Attivo
Proprietario Casa
Da quanto abbiamo capito dai tecnici, anche gli altri due condomini non sono a norma. Il cammino, essendo di circa 16 cm, dovrebbe intubare solo 2 condomini, con tubi del diametro max di 6 cm.
Pertanto uno deve necessariamente uscire. Mi chiedo se sia giusto che noi ci si debba accollare tutta la spesa e non avere una collaborazione anche da parte degli altri due. Non si dovrebbe casomai fare un conto totale anche dei lavori fatti agli altri due più il nostro e poi dividere per 3?
Credo che sia necessario l'intervento di un tecnico: mi sembra che il diametro di 6 cm sia troppo piccolo. Comunque non capisco perché 2 condomini possono utilizzare il camino e il 3° si deve...
arrangiare. Se il camino non permette di essere utilizzato da tutti dovrebbe essere chiuso e ognuno dovrebbe scaricare all'esterno (come ho già detto in un
 

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