Qualora il lotto di terreno sul quale insiste la villetta non disponesse di cubatura residua, i 10 metri cubi non sono assentibili; in alternativa, condonare questo eccesso di cubatura è possibile soltanto a caro prezzo visto che secondo l'art. 33 del T.U. DPR 380/01 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione.
Discorso analogo per la regolarizzazione del box ove sono state realizzate opere per un cambio di destinazione d'uso non consentito.
Ricapitolando: in assenza di un nuovo condono edilizio, l'alternativa alla demolizione è pagare il doppio dell'aumento del valore dell'immobile conseguente ai lavori abusivi sulla base del costo di costruzione determinato su base Istat.