Ricordo73

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Buongiorno espongo la seguente questione:
condominio formato da nr. due appartamenti. Piano terra e piano 1°.
In origine l'appartamento al piano terra prevedeva dal titolo edilizio un porticato, non carrabile.
Da qualche mese il condomino proprietario dell'appartamento a piano terra utilizza il porticato (cmq di sua proprietà), come parcheggio per auto, avendo provveduto a rendere carrabile il precedente accesso pedonale.
Pertanto la domanda è: il proprietario del piano terra può utilizzare il suo porticato come area parcheggio?
Tale operazione necessitava di una variazione della destinazione d'uso, a maggior ragione per l'intervenuta trasformazione del passo?
Tali informazioni riguardano anche l'aspetto della sicurezza dello stabile. Perché un locale usato come parcheggio dovrebbe, immagino avere tutte le caratteristiche richieste.
Grazie a chi vorrà rispondere.
 

Jan80

Membro Attivo
Professionista
Il passo carrabile deve essere autorizzato e, se vi sono state delle modifiche nella recinzione verso una parte pubblica, di norma devono essere precedute dalla presentazione di una pratica edilizia (di norma una cila, dipende dalle Regioni).
Per quanto riguarda il portico, dato che dovrebbe essere aperto, l'unica limitazione sono l'altezza di 2,40 ml e che non vi siano piani interrati sotto, altrimenti si dovrebbe verificare il carico massimo per il quale il solaio di copertura è stato calcolato.
 

Ricordo73

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Il passo carrabile deve essere autorizzato e, se vi sono state delle modifiche nella recinzione verso una parte pubblica, di norma devono essere precedute dalla presentazione di una pratica edilizia (di norma una cila, dipende dalle Regioni).
Per quanto riguarda il portico, dato che dovrebbe essere aperto, l'unica limitazione sono l'altezza di 2,40 ml e che non vi siano piani interrati sotto, altrimenti si dovrebbe verificare il carico massimo per il quale il solaio di copertura è stato calcolato.
Grazie, molto gentile.
Quindi non c'è bisogno di cambio di destinazione d'uso?
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Da qualche mese il condomino proprietario dell'appartamento a piano terra utilizza il porticato (cmq di sua proprietà), come parcheggio per auto, avendo provveduto a rendere carrabile il precedente accesso pedonale.
L'unica incombenza era quella di avere l'autorizzazione per variare l'accesso pedonale in carrabile. Poi nel porticato ci mette quello che vuole.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
sono stati già trattati gli altri aspetti quindi mi riferirò a:
Tali informazioni riguardano anche l'aspetto della sicurezza dello stabile.
presumo che per sicurezza ci si possa riferire a quella in caso di un incendio.
Ma trattandosi di un porticato aperto non si necessiterebbero do particolari accorgimenti, tra le altre cose la norma per strutture schiuse richiede di installare almeno un estintore a partire dalla presenza si n° 5 auto.
E non credo che in quel porticato vi si possano parcheggiare 5 auto.
Si potrebbe richiedere a protezione del solaio e degli elementi strutturali a vista che gli stessi siano rivestiti con adeguati materiali ignifughi.
Dovesse solo essere un intonaco adatto allo scopo

Ma prima di questa trasformazione le auto (tutte9 ove venivano parcheggiate ?
In cortile interno ?
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
La superficie è requisito di assoggettabilità, e non più il numero di autoveicoli presenti.
lo so che il parametro di assoggettabilità antincendio è la superficie, ci mancherebbe.
Ma mi riferivo agli estintori, o meglio alla loro presenza, prescindendo se l'ambiente è assoggettato alla prevenzione antincendio > DM 01/02/1986 , relativo Allegato paragrafo 6.2.

E' evidente che il DM citato sia attinente, infatti al paragrafo 1.0 si legge:
1.0 Scopo
Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela
dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi di incendio e di panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all'esposizione e alla riparazione di autoveicoli. I fini di cui sopra si intendono perseguiti con l'osservanza delle presenti norme.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Norma superata ?
non mi risulta, anzi il richiamato DM 1986, si potrà usare alternativamente le RTV, nuovo DM 2017.
Coesistono entrambi ed il progettista si potrà riferire al primo oppure in alternativa al secondo.
 
Ultima modifica:

Ricordo73

Membro Ordinario
Proprietario Casa
L'unica incombenza era quella di avere l'autorizzazione per variare l'accesso pedonale in carrabile. Poi nel porticato ci mette quello che vuole.
Grazie per la sua risposta. Però, considerato che questo porticato è al piano terra e al di sopra ci sono appartamenti di diverso proprietario, considerato che dal titolo edilizio non risulta carrabile, ne tanto meno destinato al parcheggio autoveicoli, pensavo e penso ancora adesso che per poterlo usare come parcheggio debba ottenere una variazione della destinazione d'uso. Qualcuno di competenza dovrà dire se quel locale è idoneo ad ospitare veicoli, o no. Il solaio non è antincendio, come del resto non sono protetti, da questo punto di vista, i pilastri. Cosa succede se un loro mezzo rende fuoco? Se l'immobile fosse stato di un unico proprietario ok, ma considerato c'è un altro appartamento al di sopra, credo che occorra una appositata richiesta di variazione della destinazione d'uso, affichè chi di competenza (uff. tecnico) la conceda o meno in base ai requisiti.
 

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