MI permetto d'intervenire per fare qualche precisazione.
In primis la sostituzione della caldaia può essere detratta con aliquota 50% sia nel caso di Ecobonus che di Recupero Edilizio.
Nel primo caso è necessaria l'installazione concomitante di termovalvole meccaniche oppure della presenza di una impianto di distribuzione in bassa temperatura (es. pavimento radiante).
Nel secondo caso, invece, è sufficiente che la caldaia sia in classe A.
Quindi, siccome
@chiariglione non ha specificato i dettagli dell'intervento, nè che bonus abbia selezionato nel bonifico parlante, è un po' azzardato dire che la comunicazione Enea non debba essere inviata.
Di fatti, se avesse indicato "Risparmio Energetico" nel bonifico senza installare termovalvole o avere l'impianto in bassa temperatura, avrebbe sbagliato il bonifico e dovrebbe avvisare il commercialista affinchè lo imputi sul Bonus Ristrutturazioni (da qualche anno non è più necessario rifare i pagamenti in caso d'indicazione errata dei bonus sui bonifici).
In tal caso la comunicazione Enea non sarebbe obbligatoria.
Se vuole/può accedere all'Ecobonus, invece, la comunicazione deve essere inviata entro 90 gg. dalla data di prima accensione (leggi collaudo) della caldaia.
Passata questa scadenza, è comunque possibile effettuare un invio "tardivo" entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche riferita all'anno in cui sono state effettuate le spese (di solito il 31 ottobre dell'anno successivo al sostenimento delle stesse), pagando una sanzione di circa 250 euro attraverso ravvedimento operoso.
Altra questione fondamentale per evitare contestazioni (che spesso qui viene tralasciata): se è vero che nel caso di Bonus Ristrutturazioni la comunicazione Enea non è obbligatoria, è importante non dimenticare che l'art. 16/bis lett. h) del Tuir, specifica che le opere di risparmio energetico agevolate "
possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia".
E, come ho scritto in altre discussioni più volte, la documentazione rilasciata dagli installatori non dimostra il miglioramento prestazionale tra la situazione di partenza e quella post intervento, ma solo le "prestazioni assolute" degli impianti installati.
Ergo, in caso di Bonus Ristrutturazioni, non serve a nulla, ma va fatto calcolare il risparmio energetico ottenuto a fronte del lavoro da parte di un tecnico (sotto forma di relazione energetica o dichiarazione tecnica, come previsto dalle "normativa vigente in materia").
Ne consegue che la scelta tra Bonus Ristrutturazioni ed Ecobonus non è così libera, scontata e facile come purtroppo si sente dire in giro (purtroppo anche da chi è del settore e certe cose dovrebbe saperle per non mettere a rischio i contribuenti).
Infine, volevo fare un'ultima precisazione sul fatto che l'Agenzia delle Entrate sostenga che la sostituzione di un impianto termico sia a priori una manutenzione straordinaria.
Ahimè non è sempre così, altrimenti i Comuni pretenderebbero una CILA, una relazione energetica (ex Legge 10) e un progetto d'impianto ogni volta che qualcuno effettua questo intervento.
E, se qualcuno qui ha lo ha già realizzato, sa che non è così.
La sostituzione di una caldaia con un'altra che abbia una potenza che non differisca per il +- 10% della potenza al focolare della sua è una cosiddetta "mera sostituzione", che può essere svolta in manutenzione ordinaria.
Se, invece, la potenza varia maggiormente o, se si modifica la parte distributiva (tubazioni) e/o emissiva (radiatori, convettori, ecc.) dell'impianto si è obbligati a presentare una CILA con allegato progetto d'impianto e relazione energetica al Comune.
Solo in questi casi ci si troverà, quindi, in manutenzione straordinaria e si potrà accedere anche al Bonus Mobili.
Infatti, il D.P.R. 59/09, che è il regolamento sul rendimento energetico in edilizia in merito ai generatori di calore introduce un aggettivo non da poco accanto alla parola “sostituzione”, ossia
”mera”, che vuol dire “semplice”.
L’art. 4, comma 6 del decreto espone tutti i requisiti di prestazione energetica che i generatori di calore devono possedere e tutti gli obblighi cui bisogna sottostare quando si ricade in questa situazione.
In particolare, alla lettera f) si dice: "
nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza, è rimessa alle autorità locali competenti ogni valutazione sull'obbligo di presentazione della relazione tecnica" (N.d.R. quella relativa al contenimento del consumo di energia degli edifici).
E anche la giurisprudenza si è espressa a riguardo: il T.A.R. Calabria, sez. II di Catanzaro (riprendendo, tra l’altro, la sentenza T.A.R. Umbria, 8 giugno 2002, n. 391), con la sentenza n. 432 del 4 marzo 2015, riferendosi ad un caso di mera sostituzione ha stabilito che: "
È evidente che la sostituzione di una caldaia rientra nella manutenzione ordinaria, con la conseguenza che non occorre alcun titolo edilizio, neanche tacito".
Per cui, state attenti alle affermazioni del Fisco, soprattutto quando sconfinano nell'ambito tecnico, che non è il loro.
Spesso, infatti, sono troppo generaliste e imprecise e, se volete detrarre in tutta sicurezza, ogni intervento va inquadrato correttamente, verificando la normativa tecnica di riferimento.
D'altronde, basta vedere quante certificazioni, verifiche e controlli siano stati introdotti per l'ottenimento dei nuovi superbonus, per capire che da ora in avanti non sarà più così semplice "improvvisare" per sfruttare gli incentivi...