vecchiaroma

Membro Ordinario
Proprietario Casa
nel mio condominio due appartamenti piano terra hanno costruito due casette uno la condonata altro no

cambiamo tabelle millesimali come devo fare amministratore non mi ascolta
 

Certificatore

Membro Attivo
Professionista
L'amministratore è un professionista che incaricate voi propietari ... vedi un po' cosa puoi fare ... revocare la sua nomina ... non l'hai pensato???
 

Certificatore

Membro Attivo
Professionista
Difatti, se leggi con un po' di attenzione, non trovi che abbia detto che sia lui a fare le modifiche al tabelle, ma ho semplicemente risposto sul cosa fare perchè l'amministratore non risponde al richiedente ... tutto qui ...
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
I commenti servono per chiarire ha spetta intervenire, e in questo caso spetta hai condomini di deliberare e rifare la tabella dei mm. di pp., e in caso l'amministratore non adempie si può cambiare con una assemblea condominiale, non vedo perchè l'amministratore non adempie ad una richiesta dei condomini, non del condomino senza una maggioranza apposita
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Per procedere con la rettificazione o modificazione delle tabelle, occorre una deliberazione dell'assemblea dei condomini. Chi ne ha interesse deve dunque chiedere all'amministratore che sia inserita nell'ordine del giorno dell'assemblea la revisione delle tabelle millesimali in vigore.
Se l'assemblea non delibera, è quindi possibile ricorrere all'autorità giudiziaria.
L'art. 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile così recita:
"I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali
".
 

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