Dovrai comunque contribuire sia alla sostituzione che alla normale manutenzione della caldaia anche se ti distacchi dall'impianto di riscaldamento, tra l'altro dovrai dimostrare con perizia che con il distacco non ci saranno notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini, questo il nuovo testo dell'art 1118 cc che andrà in vigore tra 3 mesi;
cc 1118. Diritti dei partecipanti sulle parti comuni
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Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
Tra l'altro tale principio esisteva ed esiste tuttora, perchè ci sono diverse Sentenze e Giurisprudenza che l'afferma, per esempio;
Il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, se prova che dalla sua rinunzia e dal distacco non derivano né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né una squilibrio termico dell’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio.
Soddisfatta tale condizione, egli è obbligato a pagare soltanto le spese di conservazione dell'impianto di riscaldamento centrale.
Pertanto, la delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune. --- Corte di Cass., Sez. II, ordinanza del 22 marzo 2011, n. 6481
E' legittima la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale ed il distacco dall'impianto centralizzato, senza necessità di autorizzazione o di accettazione da parte degli altri partecipanti, ove l'interessato dimostri che dalla rinunzia e dal susseguente distacco non derivi un aggravio di spese per i condomini che continuano ad usufruire, né uno squilibrio termico pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio. Con il conseguente esonero dal pagamento delle spese per l'uso, ma non certo di quelle per la conservazione. --- Cass. civ., sez. II, 25 marzo 2004, n. 5974