se la detrazione di €200,00 incide sul totale abitazione più
pertinenze o solo abitazione principale
Art. 13, comma 10 D.L. n. 201/2011:
"Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(omissis)"
è dato capire che il calcolo sia per l'abitazione principale che per le due pertinenze è basato sulla rivalutazione base del 40%
Non esiste nessuna "rivalutazione base del 40%".
Art. 13, comma 4 del D.L. citato:
"Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7...
(omissis)".
Quindi:
R.C. x 1,05 x 160 = base imponibile
Imposta = base imponibile x aliquota dell'imposta. (L'aliquota di base dell'imposta, per tutti i tuoi immobili, è lo 0,4%).