Io sto a quanto ci è stato riferito:
1) Esistenza di pignoramento presso terzi (1/5 dello stipendio)
2) Il datore di lavoro del condomino debitore ha rilasciato C.U.
al condominio
3) E' sottinteso che il datore abbia rilasciato anche la CU relativa al dipendente, nonchè condomino debitore nei confronti del condominio.
Adesso la domanda:
Cosa deve fare il condominio con questa C.U. ricevuta?
La risposta:
ripeterei quanto scritto sopra
Dipende da cosa è stato causato il pignoramento verso terzi.
Se causato da debiti su spese condominiali, il credito non è a fronte di un reddito non percepito, (situazione più probabile), ma solo rimborso spese quindi il condominio riscuote e basta.
Se per caso invece il credito sorgesse per mancato pagamento di canoni di locazione, ad esempio del locale ex portineria, l'introito si configurerebbe come reddito (da fabbricati) riferito ad annualità pregresse, quindi se non erro, soggetto pro quota a tassazione separata di ciascon condomino.
In queste condizioni, si dovrebbe dichiarare questo reddito, se > 25 €, in quadro RB, e segnalare rigo e forse importo in quadro RM23
Non si parla affatto di CU del debitore
Ma non ha alcun riferimento il CU del debitore.
Se vale poi l'ipotesi che si tratti di canoni di locazione parti comuni (non percepite, visto il pignoramento) :
Se si fosse trattato di un affito/locazione di un bene comune condominiale è il Condominio che deve comunicare il reddito ai fini fiscali...e non il datore di lavoro del debitore.
sarà certamente il Condominio ad esporre a bilancio consuntivo questa entrata, pure certificata dal datore di lavoro (non entro nel merito se questo fosse tenuto o no a farlo), ma saranno i condomini ad esporre questa sopravvenienza se nel periodo d'imposta per cui avrebbe dovuto essere percepito il reddito da locazione (non percepito) questo non fosse stato indicato in Unico, essendo stato dichiarato lo sfratto in data antecedente la dichiarazione redditi.
Se ciò non fosse avvenuto, e la dichiarazione fosse stata ormai fatta, e ciascun condomino non avesse riportato un eventuale credito d'imposta , nulla dovrebbe oggi dichiarare. Avrebbe solo percepito tardivamente un reddito già dichiarato. Metterà agli atti quel documento, insieme all'estratto conto bancario, come riscontro relativo a quella entrata.
nel caso improbabile che i condomini avessero invece vantato il credito d'imposta, ritorneremmo a dover dichiarare questo introito, che essendo riferito ad annualità pregresse, sarà soggetto a tassazione separata.
Non è finita: il pignoramento avrà avuto come conseguenza anche l'addebito delle spese legali sostenute dal creditore: quindi dall'importo percepito occorrerà sottrarre gli oneri legali e di giudizio, per ricavare il netto corrispondente al reddito.
Nota: se venisse confermato che il debito risale a rimborso spese condominiali, tutte queste chiacchiere diventerebbero OT, ed il condominio non avrebbe da fare altro che imputare a bilancio questo recupero credito. Stop.