Nemesis

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Per le successioni che si apriranno dal 2024, il legittimario, vittorioso nell'azione di riduzione e pregiudicato dall’incapienza del donatario, non potrà più ottenere la restituzione dei beni donati, da chiunque ne abbia conseguito la proprietà.
 

Allegati

  • bozza_manovra-12-13.pdf
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Franci63

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Ho letto la bozza; pur comprendendo la ratio (più sicura circolazione dei beni donati, a vantaggio degli acquirenti), mi pare sbagliato che venga sacrificata così la tutela dei legittimari lesi .
 

davideboschi

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Ma non sarebbe il caso di ripristinare la vecchia usanza della "prigione per debiti"?
E dei lavori forzati per pagarli?

E poi... che fine ha fatto il mio cappello da pirata?
 

enricone

Membro Attivo
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Scusate ma il disegno di legge (link sotto) dice:

"Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dell’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso…"

Questo non vuol dire che il termine dopo il quale un terzo può acquistare un bene donato senza timore di azioni restituzione passa semplicemente da dieci a tre anni?

Eppure tutti i commentatori dicono che l’azione di restituzione verso terzi che hanno acquistato un bene donato non sarà più possibile con la nuova legge.

 

Nemesis

Membro Storico
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Scusate ma il disegno di legge (link sotto) dice:
Le modificazioni al codice civile sono state stralciate dal disegno di legge di bilancio, in quanto norme di carattere ordinamentale o organizzatorio che oltrepassano i limiti di contenuto previsti per la legge di bilancio, ex art. 21, comma 1-quinquies della legge n. 196/2009 (*).
Saranno invece inserite in autonomi disegni di legge.

(*) che recita:
Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del disegno di legge di bilancio non deve in ogni caso contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge.
 

enricone

Membro Attivo
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Le modificazioni al codice civile sono state stralciate dal disegno di legge di bilancio, in quanto norme di carattere ordinamentale o organizzatorio che oltrepassano i limiti di contenuto previsti per la legge di bilancio, ex art. 21, comma 1-quinquies della legge n. 196/2009 (*).
Saranno invece inserite in autonomi disegni di legge.

Quindi è tutto rimandato a data imprecisata? O è probabile che non verrà mai fatto?
 

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