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Copio e incollo dalla guida dell'Agenzia delle Entrate:dubbio sulla procedura per i condomini minimi privi di amministratore e codice fiscale
Grazie. Sì, conosco le prescrizioni contenute nella circolare menzionata nella guida del 2019. Ho verificato che vengono spesso disattese, anche su indicazione dei professionisti incaricati.Copio e incollo dalla guida dell'Agenzia delle Entrate:
CONDOMINI MINIMI
Per condominio minimo si intende un edificio composto da un numero non superiore a
otto condòmini. I condomini che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un
amministratore e non possiedono un codice fiscale, possono ugualmente beneficiare
della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni.
Con la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, l’Agenzia delle entrate ha precisato che
il pagamento deve essere sempre effettuato mediante l’apposito bonifico
bancario/postale (sul quale è operata la ritenuta d’acconto da parte di banche o
Posta)
in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti riporteranno nei modelli
di dichiarazione le spese sostenute indicando il codice fiscale del condomino che ha
effettuato il bonifico.
In sede di controllo si dovrà dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle
parti comuni dell’edificio. Se per la presentazione della dichiarazione il contribuente si
rivolge a un Caf o a un intermediario abilitato, sarà tenuto a esibire, oltre alla
documentazione generalmente richiesta, un’autocertificazione che attesti i lavori
effettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del condominio.
(pag. 10 e 11 della guida)
Sì, esatto. Anche in caso di cessioni del credito o sconti in fattura. Ovviamente mi sto riferendo a condomini minimi senza amministratore. A volte a giustificazione di questa procedura viene addotta l'esistenza di ingressi indipendenti.Disattese in che senso? Che ciascun condomino versa in proprio, ed il fornitore fraziona la fattura ai singoli?
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