La circolare n. 2 del 14/02/2020 dell’Agenzia delle Entrate, chiarisce quali sono i lavori che rientrano nel bonus facciate e chiarisce inoltre quali lavorazioni rientrano e come deve essere gestiti gli adempimenti.
La stessa circolare parla di lavori su parti comuni di edificio ma non fa accenno alcuno ai condominio minimo e non richiama la circolare 7E del 04/2018 che chiarisce invece dal punto di vista dei pagamenti come si devono comportare i condomini minimi.
Secondo voi la circolare appena menzionata 7E che cita : “ Per beneficiare della detrazione per i lavori eseguiti sulle parti comuni, non è più necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l’obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto, a condizione che non vi sia stato pregiudizio al rispetto, da parte delle banche e di Poste Italiane SPA, dell’obbligo di operare la prescritta ritenuta all’atto dell’accredito del pagamento.
In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi realizzati su parti comuni di un condominio minimo per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. Ogni condòmino che ha eseguito il bonifico per la propria quota di competenza dovrà riportare in dichiarazione il proprio codice fiscale.”
è applicabile anche ai lavori rientranti nel bonus facciate?
grazie
La stessa circolare parla di lavori su parti comuni di edificio ma non fa accenno alcuno ai condominio minimo e non richiama la circolare 7E del 04/2018 che chiarisce invece dal punto di vista dei pagamenti come si devono comportare i condomini minimi.
Secondo voi la circolare appena menzionata 7E che cita : “ Per beneficiare della detrazione per i lavori eseguiti sulle parti comuni, non è più necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l’obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto, a condizione che non vi sia stato pregiudizio al rispetto, da parte delle banche e di Poste Italiane SPA, dell’obbligo di operare la prescritta ritenuta all’atto dell’accredito del pagamento.
In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi realizzati su parti comuni di un condominio minimo per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. Ogni condòmino che ha eseguito il bonifico per la propria quota di competenza dovrà riportare in dichiarazione il proprio codice fiscale.”
è applicabile anche ai lavori rientranti nel bonus facciate?
grazie