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Il comma 1.1 dell'art. 12 del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge n. 147/2013, recita:è vero che con la legge di stabilità da gennaio 2014 anche gli affitti inferiori a 1000euro devono essere rintracciabili con versamenti fatti alla banca o alla posta?
[DOUBLEPOST=1410772327,1410772278][/DOUBLEPOST]quali sono" le prove documentali" accettate? a parte le fatture? grazieIl comma 1.1 dell'art. 12 del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge n. 147/2013, recita:
"In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore".
La Circolare di Prot: DT 10492 - 05/02/2014 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che:
"deve conseguentemente desumersi che, fermo il limite di carattere generale di cui all’art. 49 d.lgs. n. 231/07, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti".
In conclusione:
- esiste l'obbligo di legge, ma non sono previste sanzioni per la sua inosservanza;
- il Ministero ritiene che l'obbligo sia tuttavia soddisfatto se esiste una prova documentale del pagamento effettuato in denaro contante;
- resta in ogni caso valido il limite generale dei trasferimenti in denaro contante, previsto dall'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007, per cui i trasferimenti non devono essere superiori a 999,99 euro; l'inosservanza di questo divieto è sanzionabile.
[DOUBLEPOST=1410793200,1410793140][/DOUBLEPOST]grazie grazieMolto semplicemente: il pagamento in contanti è sempre ammesso se la somma è inferiore a 1.000 euro.
Il proprietario deve rilasciare all'inquilino una ricevuta ("prova documentale") assoggettandola ad imposta di bollo di 2 euro.
L'imposta di bollo è a carico dell'inquilino.
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