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Cari amici del forum ,
ancora una volta sottopongo un quesito importante ; in occasione della ristrutturazione di un appartamento in Milano ho chiesto ad una impresa un preventivo dei lavori e contestualmente un preventivo per Dia . Con mia sorpresa mi sono visto richiedere un importo di 4000 euro per la realizzazione della pratica sicurezza che il geometra mi dice essere obbligatoria in quanto in mancanza di questa il comune può elevAre multe con addirittura rischi penali in caso di mancanze . Spaventato da questa novità mi sono rivolto ad altra impresa che mi ha detto che la pratica per gli oneri sulla sicurezza è obbligatoria solo per cantieri all'aperto e visto che il mio è un appartamento non è assolutamente necessaria . Mi rivolgo a voi in quanto esperti in materia per sapere se esiste qualche nuovissima norma che non conosco e se devo effettivamente far inoltrare questa praticA .
Grazie ancora per il vostro aiuto
un saluto di sincera cordialità
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
I coordinatori di sicurezza sono obbligatori nei cantieri in cui è prevista la presenza di
più imprese, anche non contemporanea, se l’entità presunta del cantiere è pari o
superiore a 200 uomini-giorno ovvero se i lavori comportano rischi particolari
riportati nell’ allegato II al decreto.
Il coordinatore per la progettazione deve essere nominato contestualmente
all’affidamento dell’incarico di progettazione. I suoi compiti sono:
- la redazione del piano di sicurezza e coordinamento;
- la predisposizione di un fascicolo dell’ opera.
Il piano di sicurezza e’ il documento in cui, a seguito dell’ individuazione dei rischi e
della loro valutazione, sono individuate le misure per l’ igiene e sicurezza cantiere.
A titolo di esempio, possono essere incluse misure quali:
- la recinzione del cantiere;
- i locali/box adibiti a spogliatoio, servizi igenici e uffici;
- la previsione di una pulizia giornaliera del cantiere;
- la previsione di un ponteggio per ridurre i rischi di caduta;
- la previsione di una gru’ per diminuire la movimentazione manuale dei carichi con
un preposto per sovraintendere le operazioni del gruista.
Da : http://www.ac.infn.it/sicurezza/rel/cantieri.pdf
:daccordo:
 

mata

Nuovo Iscritto
La norma da vedere è il D.Lgsl. 81/2008 e le successive modifiche. E' necessaria la nomina del coordinatore per la sicurezza (in fase di progettazione e/o esecuzione) nel caso in questi lavori siano coinvolti più di 1 impresa, anche non contemporaneamente. Per impresa siginifica anche 1 solo artigiano. Quindi se trovi un'impresa con i dipendenti, che fa tutto non occorre la nomina. Ovviamente dovrai controllare lo stesso che tale impresa sia in regola (iscrizione, DURC, POS ecc.) e nominare lo stesso il responsabile del cantiere (se non lo fai tu).
Se invece ci sono più di 2 imprese, il coordinatore, una volta nominato, dovrà verificare tutti i documenti portati dalle imprese, fare la notifica agli enti competenti (ASL, Ispettorato Lavoro), redigere gli altri documenti tecnici (lay-out cantiere, cronoprogramma ecc.) da conservare in cantiere insieme a quelli delle imprese e fare i sopralluoghi per verificare la rispondenza a tutto ciò (personale autorizzato, indumenti, ecc. ecc.). La questione del limite uomini/giorno non è più valida dall'entrata in vigore del Dlgs 81/08, cioè oltre 2 anni.

scusa se c'è più di 1 impresa (quindi minimo 2)...
 

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Nuovo Iscritto
Molto chiaro e grazie mille perl'aiuto ;
QUINDI , mi sembra che al 90% degliinterventi di ristrutturazione si debba fare la pratica sicurezza , Mail
ma il dubbio rimane se vanno calcolati nelle altre imprese anche i fornitori ad esempio degli infissi o dei concessionari che si occupano di installare i sanitari all'interno di un bagno ; in questo caso e cioè quando vinene una ditta esterna a consegnare la merce e ad installarla , devono effetivamente essere calcolati come imprese esterne ? o solo fornitori ? grazie ancora
ciao
 

mata

Nuovo Iscritto
E' vero, leggi fatte così....per essere disattese e fare multe!
Se entrano in cantiere e vi lavorano devono essere considerati. Se forniscono ma non installano niente, no.
Di niente, ciao ciao
 

marx

Membro Attivo
Il Committente, ossia colui che appalta i lavori è obbligato a nominare un Coordinatore per la Sicurezza, il quale deve redigere un documento denominato piano di sicurezza e coordinamento, da divulgare alle imprese appaltatrici secondo regole precise, solo in caso di appalto affidato a più imprese (es. impresa edile ed impresa per gli impianti, oppure impresa edile con impresa di impianti come subappaltatore).
Altrimenti, nel caso di una sola impresa, il datore di lavoro della stessa è obbligato a redigere un piano di sicurezza per i suoi operai denominato POS (piano operativo della sicurezza), che serve a tutelare i suoi dipendenti dai rischi possibili nel cantiere di riustrutturazione.
Io personalmente scriverei comunque con l'appaltatore un verbalino in cui evidenzio gli eventuali rischi a me noti (es. impianto elettrico senza differenziale/conduttore di terra)
Un Artigiano senza dipendenti non è impresa e non deve redigere un POS.

Aggiunto dopo 6 minuti :

dimenticavo, la presenza di più imprese è da intendersi anche non in contemporanea.

saluti a tutti
marcello
 

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