giovanni2010

Nuovo Iscritto
Codice:
Grazie tanto, è stata veramente utile la delucidazione. Mia figlia, fino al momento del matrimonio nel giugno 2013, è nel mio stato di famiglia. Siccome le spese e i pagamenti per l appartamento di sua proprietà le sostengo effettivamente io , ( spese che si concluderanno entro il prossimo giugno) farò fare tutta la fatturazione a mio nome cosi che possa poi recuperare il 50% nei 10 anni successivi.

Grazie di nuovo e grazie anche all' intervento di Solaria che mi ha aperto questa finestra.


Sono di nuovo quì .... A seguito di letture diverse ho trovato questa risposta che sembra non confermare quanto sopra detto:
C'e' una risoluzione dell Agenzia delle entrate e specificatamente la
184/e del 2002
Che recita in merito alla detrazione da parte di un convivente:

- La casa oggetto dei lavori di ristrutturazione deve essere quella in cui gli interessati abitano, quella dove si effettui la convivenza.


Quindi a mio parere , salvo che qualcuno mi ragguagli, non è possibile la detrazione da parte del padre convivente con la figlia per un appartamento diverso da ristrutturare

Aspetto gentilmente aiuto.
 

giovanni2010

Nuovo Iscritto
Grazie tanto, è stata veramente utile la delucidazione. Mia figlia, fino al momento del matrimonio nel giugno 2013, è nel mio stato di famiglia. Siccome le spese e i pagamenti per l appartamento di sua proprietà le sostengo effettivamente io , ( spese che si concluderanno entro il prossimo giugno) farò fare tutta la fatturazione a mio nome cosi che possa poi recuperare il 50% nei 10 anni successivi.

Grazie di nuovo e grazie anche all' intervento di Solaria che mi ha aperto questa finestra.



Riporto quello che ho letto:

Sul punto è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate mediante risoluzione n. 184/E del 2002 con cui ha chiarito che il familiare convivente con il possessore o il detentore della casa può usufruire della detrazione fiscale del 36% per le ristrutturazioni edilizie sono se sussistano le seguenti condizioni:

- La convivenza deve essere certificata dalla presentazione dello stato di famiglia e deve sussistere sin dal momento dell’inizio dei lavori;

- Le spese sono sostenute dal familiare convivente già al momento dell'avvio dei lavori;

- La casa oggetto dei lavori di ristrutturazione deve essere quella in cui gli interessati abitano, quella dove si effettui la convivenza.*

Se l’immobile per cui il familiare convivente chiede la detrazione *del 36%*non è di fatto abitata da lui e dal possessore o detentore, *ma da terzi, ossia inquilini o comodatari, allora il familiare convivente non può ottenere la detrazione richiesta del 36%. *
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purchè sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.
In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario e non al familiare che usufruisce della detrazione.


Questo trafiletto è tratto dalla "guida alle ristrutturazioni edilizie" aggiornata ad agosto 2012 e che trovi sul sito dell'agenzia delle entrate.
Non c'è cenno alla residenza del familiare che sostiene le spese presso l'immobile che necessita di interventi ma è dichiarato solo che il familiare che sostiene le spese deve convivere con il possessore del fabbricato oggetto di intervento.
Cosa fanno quelli dell'agenzia delle entrate, si contraddicono??
Secondo te se un marito vuole ristrutturare a sue spese la casa che la moglie casalinga ha ereditato dai suoi, non può godere di agevolazioni??
Io seguirei la guida di agosto 2012 e in caso di controversia con l'agenzia delle entrate farei presente quanto scritto sulla guida stessa.
Saluti.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto