cec

Membro Attivo
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Salve, in febbraio chiedo la chiusura di un c/c con condizioni non più convenienti su primaria banca nazionale , molto famosa in Toscana, con sola carta di credito collegata, tempi medi di chiusura dichiarati su PATTICHIARI 26 gg ma impiegano quasi due mesi ... lasciamo perdere, mi diranno che sono tempi medi !!
Qui invece le cose mi fanno arrabbiare: contrattualmente ho canone mensile fisso senza nessuna spesa di chiusura.. ora fra il saldo residuo del conto e l'importo accreditatomi mancano quasi 40 euro (non sono tanti ma visto che non sono dovuti non lascerò correre). Sapete cosa hanno fatto? E l'ho scoperto dalla stampa dell'EC al 31/3; con decorrenza 3 marzo, quando avevo già chiesto la chiusura del conto ed era già bloccato , mi cambiano le condizione contrattuali aggiungendo un rimborso minimo a chiusura di 16 euro + spese amministrazione conto, affidamenti.. 17 euro. Le variazioni contrattuali mi pare possaqno essere rifiutate nei 60 gg. Inoltre hanno addebitato il fisso mensile anche nel mese di marzo nel quale il conto aveva già l'operatività bloccata. Ed altra magia, fra il saldo residuo e l'importo accreditato mancano ancora 4 euro. La cosa mi sembra molto scorretta, come mi consigliate di impostare il reclamo? Mi pare che si debba far prima il reclamo alla banca, attendere la loro risposta ed evt procedere oltre
Grazie mille a chi vorrà darmi suggerimenti
 

Nemesis

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Proprietario Casa
Le variazioni contrattuali mi pare possaqno essere rifiutate nei 60 gg.
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. n. 385/1993).
Art. 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali):
1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
2-bis. Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.


Art. 120-bis (Recesso):
1. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese. Il CICR individua i casi in cui la banca o l’intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso.
 

Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
Grazie mille a chi vorrà darmi suggerimenti
Secondo me hai la possibilità di "fare un casino" (se dovessi chiudere un altro conto, comunque, ricordati di farlo dopo averci lasciato solo 1 euro, così eventuali costi te li dovranno chiedere a parte e, senza pagarli, puoi contestarli; poi si vedrà...). Per prima cosa manda un reclamo DETTAGLIATO alla banca; poi manda lo stesso reclamo con richiesta di intervento anche via internet all'arbitro bancario (che acquisirà la pratica e attenderà una tua comunicazione se, trascorsi i 30-40 giorni dal reclamo, la banca non ti avrà risposto o, come più probabile, ti avrà risposto picche; poi avvierà la pratica); nel frattempo, se non lo fossi già, iscriviti ad un centro per la difesa del consumatore (ce ne sono molti; il Codacons chiede solo 1 euro di iscrizione...) e apri anche da loro una pratica di reclamo. Secondo me la banca "capitolerà".
 

cec

Membro Attivo
Proprietario Casa
Rispondo a Gagarin... oggi ho problemi con i quote...
Diciamo che non tutte le banche sono uguali, contemporaneamente ho chiuso conto presso altro istituto: lo hanno fatto in 12 gg. senza nessun addebito.
E' mia intenzione mandare reclamo alla banca.
Non capisco la differenza fra ABF ed Ombudsman, comunque ho letto che per entrambi va prima attesa la risposta scritta al reclamo da parte della banca.
Grazie
 
Ultima modifica:
O

Ollj

Ospite
ABF che può emettere ma non imporre il proprio lodo; infatti la Banca potrà anche non darvi esecuzione e il massimo che ABF potrà fare è pubblicare il nome della Banca che non si sia adeguata.
Si faccia due conti... per €40,00 non ne vale la pena: potrebbe spederne altrettanti, sentirsi dar ragione e non ottenere nulla.
Se vuol far la guerra, deve rivolgersi ad un Giudice (passando prima per la mediazione obbligatoria), spendendo ancor di più; solo così avrà un titolo sicuramente esecutivo.
 

gattaccia

Membro Assiduo
Proprietario Casa
è veramente deludente notare come alcune banche adottino pratiche scorrette per appropriarsi di pochi euro, sottovalutando la perdita di fiducia dei clienti, già in caduta libera...solidarietà a @cec
 
O

Ollj

Ospite
Tecnicamente no; però si parla di Arbitro; ecco perchè ho voluto avvalermi d' ulteriore licenza poetica (lodo) precisandone per l'appunto la non vincolatività
Volendo esser corretti sino in fondo, allora non lo si dovrebbe nemmeno appellare Arbitro ed invece ABF
 

cec

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie a tutti, intanto mi muoverò con il reclamo alla banca al quale dovranno obbligatoriamente rispondere ... dopo i loro tempi tecnici vi aggiornerò
 

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