Ecco la cosa è un po' complicata, la proprietà della strada è dei singoli frontisti e non del supercondominio, non è una proprietà in comune. Nell'atto costitutivo dell'originario consorzio di lottizzazione i singoli frontisti, mantenendo la proprietà, si impegnavano a lasciare una servitù di passaggio e il supercondominio (prima consorzio di lottizzazione) era tenuto alla manutenzione della strada. Il condomino frontista che ha costruito il muro che restringe la carreggiata a suo tempo ha intrapreso una causa con i confinanti per definire i giusti confini e per il lato della strada aveva chiamato in causa anche l'allora consorzio ma il giudice aveva affermato nella sentenza che il consorzio era carente di legittimazione passiva perché non proprietario di alcunché e non vanta alcun diritto sui terreni. Nella sentenza il giudice affermava che il confine sulla strada doveva avanzare ma che la strada doveva rimanere inalterata???? il condomino riferendosi a questa sentenza a richiesto una DIA per la costruzione del muro che gli è stata rilasciata e nonostante le diffide mandate dall'allora amministratore del supercondominio sia al condomino che al comune questi ha costruito il muro restringendo la carreggiata. Come ho detto la cosa è complicata e il mio dubbio è se il supercondominio non essendo proprietario del terreno dove passa la strada e di conseguenza non si può definire "proprietà comune" la strada, l'amministratore possa agire autonomamente per salvaguardare non una proprietà comune ma un diritto di passaggio dei singoli consorziati???