Caro Pasquale, ti rispondo da professionista ancorchè in disarmo e mi appoggio alle esperienze personali osservando:
Innanzitutto non trovo giusto che la "signora Maria" rivolgendosi a un professionista (nel mio caso, il commercialista) non possa portare in detrazione le spese che affronta! Non sempre è sufficiente o prudente rivolgersi ai CAF (poco, ma costicchiano anche loro). Sovente mi sono capitate in mano pratiche "cannate" da queste organizzazioni. Intendiamoci, la maggior parte lavora bene. Pe inciso un professionista risponde dei propri errori; mi è stato detto che i CAF fanno "orecchio da mercante". Lasciamo perdere la genìa degli abusivi che rispondono con il classico gesto dell'ombrello, confermato dal giudice in eventuale sede giudiziale (mai visto andare in galera l'azzeccagarbugli)
Per quanto attiene alla lungaggine giudiziaria, ho accertato personalmente che -con l'aiuto degli avvocati ben felici - sono i magistrati a rinviare i giudizi quasi "sine die". Rammento e poro ad esempio una causa civile di risarcimento danni durata "solo" [SIZE=3[U]]25 ANNI[/U][/SIZE]!! L'avvocato di una delle parti proponeva un rinvio, l'altro chiedeva termine e il giudice rinviava anche di un anno. Non parliamo del enale, ove l'avvocato è strettamente, inequivocabilmente e assolutamente necessario, quanto meno per raggiungere la ben nota "avvenuta decorrenza dei termini" o, meglio, la prescrizione del reato, magari aiutata da una o più leggine ad personam (ne abbiamo avuto numerosi saggi)
Personalmente, anche quando non era in vigore la liberalizzazione delle tariffe, ho sempre discusso con il cliente l'ammontare della mia parcella, sempre mantenuta in termini "cristiani". Solo nei confronti di clienti argentini ho applicato con ferocia il massimo di tariffa, finchè non ho recuperato il danno causato a mio suocero dall'acquisto dei famigerati bonds che ero riuscito a fargli vendere al 50% del loro valore. Ma questo è un caso di legittima difesa.
Ritengo che tu sia a conoscenza dell'istituto della "difesa d'ufficio", anche se è limitato a quelli che (spesso avendo mascherato opportunamente i propri introiti) possono dimostrare di essere poveri in canna.
In taluni casi, la necessità dell'intervento professionale è sancita da precise norme; non dimentichiamo però che il cittadino è ignorante di molte disposizioni che consentono di svolgere pratiche senza ricorrere al professionista (vedi, per esempio ,una rinuncia all'eredità) ma non per sua colpa: nessuno si preoccupa di "far girare" per le famiglie un vademecum esplicativo!
Concludo, gridando la mia gioia di essere un beato pensionato, lontano da leggi, leggine, decreti ove si parla dell'art. 425 comma 3 della L. 37 ottembre 1425 a.C, convertito dal D.M. 32 con le modifiche e integrazioni di cui al punto 12 del comma 32792....ecc.ecc. Bbbbbbbbah!
Un augurio di serenità; almeno questo è dal cuore!