Ma per le innovazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione è, invece, prevista una maggioranza qualificata, ex art. 1108 c.c.: "Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune". Pertanto se i partecipanti sono solamente due, occorre necessariamente l'unanimità. Anche se uno di essi avesse una quota superiore ai due terzi.