Nel quadriennale in discorso le parti hanno stabilito che allo scadere del primo anno di esecuzione, ed anche per tutti gli anni successivi (salvo cedolare secca), il canone sia aggiornato nella misura piena della variazione ISTAT.
Sull’abitativo non opera più l’art.24 della 392 che prevedeva il 75% ISTAT e la richiesta del locatore: tale articolo è stato abrogato dall’art.14, co.4 della 431 del ’98.
Tale legge non ha però previsto la sostituzione dell’art.24 con un’altra norma, né ci è di soccorso il codice civile che tace al riguardo. Il nono comma del decreto ministeriale del 16 gennaio 2017, che prevede la misura dell’aggiornamento limitata all'anacronistico 75%, si applica alle locazioni abitative agevolate, transitorie e per studenti universitari definite in sede locale dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative, non ai quadriennali a canone libero.
Quindi? Quindi, non trattandosi di un triennale, né di un contratto normato dalla 392 e dall’art.79 (che prevedeva la nullità di clausole volte ad attribuire al locatore un vantaggio economico in contrasto con la legge), oggi inoperante sull’abitativo, ma di un quadriennale soggetto alla 431, e, posto che l’art.13 della 431 non sanziona di nullità l’indicizzazione del canone nella misura massima del 100%, poiché prevede la sola nullità delle eventuali clausole stabilite dalle parti al di fuori di quanto da esse sottoscritto nel contratto, si deve concludere per la validità della clausola contrattuale sottoscritta dalle parti.