zetaerre

Membro Junior
Proprietario Casa
Sto per affittare un appartamento con un contratto 4+4 e non ho capito qual è la norma di riferimento relativa all'aumento (adeguamento ?) del canone di locazione.
In pratica quali sono le opzioni possibili?
Leggo quasi ovunque "indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (FOI)" al 100% per le locazioni a canone libero.
Non è possibile fissare un aumento ogni x anni di y euro? Cosa lo vieta se c'è l'accordo fra le parti?
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Non è possibile fissare un aumento ogni x anni di y euro? Cosa lo vieta se c'è l'accordo fra le parti?
La legge sulle cosiddette locazioni residenziali libere è la L 431/98 , che stabilisce i limiti all’adeguamento/ aumento.
È però possibile stabilire un canone a scaletta, in genere concepito però come riduzione rispetto al canone stabilito, nei primi anni di locazione : tale approccio trova applicazioni per i contratti commerciali ( L. 392/78) dove si riconosce un periodo di avviamento.
 

uva

Oggi è il mio Compleanno!
Proprietario Casa
contratto 4+4
E' possibile prevedere nel contratto libero 4 + 4 un canone a scaletta.

Potrebbe sorgere un problema se intendi optare per la cedolare secca (il locatore non può aumentare il canone per tutta la durata dell'opzione).
L'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello, ha stabilito la compatibilità tra canone a scaletta e cedolare secca per quanto riguarda le locazioni commerciali.
Non so se ciò vale anche per le locazioni abitative.

Risposta interpello 340/2019:

 

zetaerre

Membro Junior
Proprietario Casa
La legge sulle cosiddette locazioni residenziali libere è la L 431/98 , che stabilisce i limiti all’adeguamento/ aumento.
Intendi dire, che essendo abrogato l'art. 24 della legge 392/78, si può fare più o meno come si vuole (sempre con riferimento all'adeguamento del canone)?
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Ok perfetto, grazie
Attenzione: la abrogazione dell'art. 24 della L 392 ha un doppio risvolto.
1) Se non espressamente riportato analogo articolo in un contratto redatto secondo la L 431, non si può poi applicare l'adeguamento istat ai canoni stabiliti.
2) Rimane (credo: cosa ne pensi @uva?) invece la possibilità di prevedere un diverso criterio di adeguamento del canone, ad esempio impostando una scaletta anno su anno, o una percentuale fissa di aumento annuale.
 

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