Alessia Buschi

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Professionista
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile , Sentenza 18 marzo 2010, n. 6555

Là dove, nei condominii composti di almeno cinque condomini, l'amministratore assume la qualità di organo stabile e necessario, anche quando sia scaduto, dimissionario o non rinnovato nell'incarico, continua a svolgere ad interim le sue funzioni, salvo che sia stato revocato per giusta causa, finchè l'assemblea o l'autorità giudiziaria non ne nomini un altro al suo posto: e ciò non per l'ultrattività dell'investitura prodotta dal precedente atto di nomina, ma per l'esigenza di assicurare la continuità della funzione assicurata dall'organo.
 

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