ianez

Membro Attivo
Per chiarire se proprietà comune e suddividere le spese su tutti i millesimi di proprietà! Se nel momento del cedimento mi fossi fatta male? Quali sono le responsabilità dei proprietari delle cantine? Il legale ha espresso un giudizio che ha rimesso al consenso unanime della prossima assemblea, quindi??????:domanda:
 

nicoz

Membro Attivo
Proprietario Casa
La sentenza rappresenta una vera e propria liberazione per quei condomini che per decenni hanno dovuto subire l'ingiustizia di pagare le spese anche per chi aveva ampliato o trasformato la propria unità immobiliare. Ma alcune domande le suscita.
Anzitutto, la normativa sulla redazione delle tabelle millesimali non prevede soltanto espressioni matematiche ma anche valutazioni, sia pure frutto di esperienza e di professionalità. Inoltre, oggi la normativa appare alquanto lacunosa, tanto da essere integrata riferendosi alle circolari 12480/1966 e 2945/1993 del ministero dei Lavori pubblici.
Sino ad oggi, infatti, l'azione di revisione è stata ammessa unicamente per i cosiddetti errori tecnici, purché non incidano sui cosiddetti coefficienti valutativi. Per esempio, a Milano il coefficiente di valutazione per i negozi era pari a due negli anni Cinquanta e oggi è pari a circa 1,2. Si tratta quindi di elementi che incidono fortemente sui calcoli ma che non rientrano nei limiti dell'articolo 69 delle disposizioni di attuazione.
Da ultimo, va ricordato che l'amministratore, in assemblea, usa proprio le tabelle millesimali per stabilire le maggioranze. Se vengono cambiate ciò ha un effetto diretto su decisioni che non riguardano le spese ma anche, per esempio, la partecipazione a un contenzioso.
porta questo in assemblea legge del 10 febbraio 2010 non serve più maggioranza in assemblea per modificare regolamento condominiale per mill cantina.ciao;)
 

ianez

Membro Attivo
ciao Nicoz,
avvalendoci della legge che citi oltre alle tabelle millesimali per le cantine si possono modificare e regolamentare anche le deleghe per condomino?
Mi spiego meglio : il nostro Regolamento al momento non prevede limiti, così il prediletto dell'amministratore si presenta ogni volta con 14.12.17 deleghe con conseguente potere decisionale.
grazie
 

nicoz

Membro Attivo
Proprietario Casa
Condominio: un primo passo al “Limite all’incetta di deleghe”?
Con la sentenza N. 10683 del 22/7/02 la Suprema Corte, contraddicendo, per certi versi, una sua pronunzia piuttosto recente, ha stabilito un principio generale sul conflitto di interessi in assemblea e ha riconosciuto, in concreto, la sussistenza in un caso particolare.
In primo luogo, la S.C. ha riconosciuto, interpretando estensivamente l’art. 2373 (relativo alle società commerciali) che, qualora un condomino si trovi in una situazione di contrasto di interessi, il suo voto non vada computato e tale espressione parrebbe indicare non solo che il suo voto non sia “sommabile” a quello degli altri ma, addirittura, che dal totale millesimale del condominio vada sottratta la quota di millesimi relativa a colui o coloro in contrasto di interessi, principio di recente aberrato dalla stessa Cassazione (si veda Sent. 1201/02).
Scendendo più nei particolari, la S.C. ha oggi stabilito il principio secondo il quale versi in una situazione di contrasto di interessi colui che si trovi in una situazione giuridica (anche solo virtuale) idonea a determinare che il potere deliberativo dell’assemblea sia esercitato dal condomino in contrasto con l’interesse collettivo, essendo lui portatore di un interesse personale.
Sennonché, quale esempio di detta situazione, la decisione della S.C. porta il caso dell’amministratore di condominio il quale, delegato da un condomino (senza vincolo di manifestazione della scelta), voti nella stessa delibera nella quale viene decisa oltre la sua eventuale conferma alla carica, anche l’approvazione del consuntivo.
E’ chiara l’importanza di questa sentenza per l’impatto che può determinare nelle assemblee condominiali di quegli stabili dove l’amministratore, magari approfittando di persone anziane o poco esperte in materia, operi quella che viene definita “l’incetta di deleghe” passando da porta a porta a richiedere ed ottenere la procura al voto che poi farà valere, si presume, principalmente a suo vantaggio personale.
Sicuramente questa decisione non metterà la parola fine al malcostume di alcuni amministratori, in primo luogo in quanto la delibera che abbia raggiunto una maggioranza con le deleghe rilasciate all’amministratore non è nulla ma annullabile, per cui dovrà essere impugnata entro trenta giorni dal condomino assente o dissenziente, quindi in quanto è possibile che l’amministratore, come procede a farsi rilasciare la delega, così possa anche passare da porta a porta a farsi sottoscrivere un “vincolo al voto” a lui favorevole; questi tipi di problemi infatti (che solo a prima vista appaiono “di principio” in quanto le spese di amministrazione stanno cominciando a pesare, sul bilancio di alcune famiglie, in maniera anche drammatica) si risolvono con una effettiva presa di coscienza, con la divulgazione tra i proprietari della “cultura del condominio” e non con le decisioni delle Corti anche se, molto probabilmente, questa ultima pronuncia in argomento farà discutere, si prevede anche animatamente, nelle prossime assemblee.con magg 500/1- limite a deleghe ciao;)
 

ianez

Membro Attivo
ciao, sempre a proposito di queste famose deleghe..
l'amministratore convoca l'assemblea inbucando nelle cassette personalmente l'invito quindi senza raccomandata A/R , è possibile invalidare le delghe date al condomino prediletto......potrebbe anche farsele in casa? con il bene placido dell'amministratore?!!
esiste art di delle che regola questo argomento?
grazie :basito:
 

nicoz

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ecco un fac-simile di delega per far partecipare un'altra persona all’assemblea. E’ consigliabile far deliberare all’assemblea che questo fac-simile debba essere unito alle convocazioni in sostituzione della “solita striscia di fine foglio” che solitamente l’amministratore predispone in calce alla convocazione stessa.
ASSEMBLEA DEL CONDOMINIO
Il/la sottoscritt_________________________________________________________
quale proprietario/a dell’appartamento sito al piano ________ interno _______
nel Condominio ______________, corrente in _______________
alla via ______________
DELEGA
Il/la sig./sig.ra ________________________________________________________
a partecipare in sua vece all’assemblea condominiale del Condominio _____________
che si terrà in prima convocazione, il giorno _____________ alle ore _______________
presso _____________________
sito in __________________ alla via__________________________________________
ed in seconda convocazione, il giorno _____________ alle ore _____________________
presso _____________________
sito in __________________ alla via________________________________________.
La delega si intende conferita per entrambe le convocazioni
Per i punti all’ordine del giorno il delegato dovra' cosi' votare :
Punto n. __ ( favorevole – contrario – astenuto )
Punto n. __ ( favorevole – contrario – astenuto )
Punto n. __ ( favorevole – contrario – astenuto )
Punto n. __ ( favorevole – contrario – astenuto )
Punto n. __ ( favorevole – contrario – astenuto )
Punto n. __ ( favorevole – contrario – astenuto )
Punto n. __ ( favorevole – contrario – astenuto )
Punto n. __ ( favorevole – contrario – astenuto )

il delegato dovra' altresi' farsi promotore delle seguenti proposte :

__________________________________________________
Luogo, data

Firma
delega da presentare in assemblea ,il presidente deve solo prendere questo tipo di deleghe.ciao;)
 

nicoz

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ecco un fac-simile di delega per far partecipare un'altra persona all’assemblea. E’ consigliabile far deliberare all’assemblea che questo fac-simile debba essere unito alle convocazioni in sostituzione della “solita striscia di fine foglio” che solitamente l’amministratore predispone in calce alla convocazione stessa.
ASSEMBLEA DEL CONDOMINIO
Il/la sottoscritt_______________________________________ __________________
quale proprietario/a dell’appartamento sito al piano ________ interno _______
nel Condominio ______________, corrente in _______________
alla via ______________
DELEGA
Il/la sig./sig.ra __________________________________________________ ______
a partecipare in sua vece all’assemblea condominiale del Condominio _____________
che si terrà in prima convocazione, il giorno _____________ alle ore _______________
presso _____________________
sito in __________________ alla via__________________________________________
ed in seconda convocazione, il giorno _____________ alle ore _____________________
presso _____________________
sito in __________________ alla via________________________________________.
La delega si intende conferita per entrambe le convocazioni
Per i punti all’ordine del giorno il delegato dovra' cosi' votare :
Punto n. __ ( favorevole – contrario – astenuto )
Punto n. __ ( favorevole – contrario – astenuto )
Punto n. __ ( favorevole – contrario – astenuto )
Punto n. __ ( favorevole – contrario – astenuto )
Punto n. __ ( favorevole – contrario – astenuto )
Punto n. __ ( favorevole – contrario – astenuto )
Punto n. __ ( favorevole – contrario – astenuto )
Punto n. __ ( favorevole – contrario – astenuto )

il delegato dovra' altresi' farsi promotore delle seguenti proposte :

__________________________________________________
Luogo, data

con la mag di1/3 di mill e 1/3 di teste, deliberare che l'amm non porti più deleghe ciao;)
 

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