Art. 782 C.C.: la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità;
Art. 2699 C.C.: l'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un NOTAIO o da altro pubblico ufficiale .....
Art. 2703 C.C.: si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal NOTAIO o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Quindi:
1. la donazione NON può essere fatta per scrittura privata autenticata come invece, per esempio, nel caso di una compravendita, ma solo per atto pubblico: il NOTAIO quindi è responsabile ed estensore non solo dell'autenticità dei sottoscrittori ma anche del contenuto dell'atto stesso;
2. nel caso di un altro tipo di atto, come ad es. compravendita, locazione superiore a 9 anni, ecc., l'atto può essere scritto anche da altri, come avviene spesso (es. avvocati, commercialisti, professionisti in genere), ma le firme devono essere autenticate dal notaio per la trascrizione. Il Consiglio del Notariato aggiunge anche che, anche nel caso di mera scrittura privata, il notaio deve controllare almeno la legittimità di quanto inserito nella scrittura, anche se non è stata redatta da lui.