VIENE DEFINITIVAMENTE PROROGATO AL 30 aprile 2011-
01--LA VERIFICA- Chi sospetta di possedere un fabbricato non risultante in catasto (per es. può essere indicativo il fatto che non paghi alcuna imposta) deve procurarsi il numero di "particella" su cui insiste e verificarlo nel sito Agenzia del Territorio - Home
02--LA REGOLARIZZAZIONE-I proprietari di una particella, con un fabbricato non dichiarato devono accatastarlo entro il 30 aprile 2011. Va incaricato un tecnico professionista,iscritto all'Albo degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti edili e agrari, agrotecnici. Adempimenti analoghi per unità immobiliari già censite, nelle quali siano state eseguite ristrutturazioni che hanno incrementato la rendita in misura consistente
03--Sanatoria-Case fantasma: monitoraggio e obblighi-L’ufficio de Territorio individua sulla base dei dati Agea, di telerilevamento e di sopralluoghi immobili non iscritti in catasto, compresi i fabbricati non più rurali
Gli elenchi di tali immobili sono resi disponibili sul sito internet del Territorio ai comuni e agli interessati;Della pubblicazione di tali elenchi viene data notizia con comunicati in Gazzetta ufficiale ;Gli interessati sono tenuti entro il 30 aprile 2011 ad aggiornare i dati catastali con l’annotazione della rendita
04--IL COSTO--Nel caso di una villetta o di un edificio rurale da accatastare, il costo professionale è 1.500 euro circa (600-800 euro per le semplici variazioni non comunicate). L'Agenzia potrà però richiedere il pagamento della sanzione
05-IL FISCO---CINQUE ANNI DI TASSE-A meno che il fabbricato sia stato ultimato da poco, si deve procedere alla regolarizza-zione fiscale (IRPEF e ICI), del periodo pregresso risalendo fino alla data di costruzione dell'edificio, non oltre però il quinto anno precedente (con sanzioni ridotte al 12,50)
06--RURALI SENZA ONERI Nel caso di fabbricati rurali non è necessaria la regolarizzazione fiscale
IN COMUNE : UFFICIO TECNICO
07--CASE CONTADINE-Per i fabbricati rurali basta la presentazione di una Dia in sanatoria (articolo 37 del Dpr 380/2001) con sanzione probabilmente non sopra i 516 euro)
08-GLI ALTRI FABBRICATI-Per i fabbricati di tipo civile o industriale si presenta la Dia in sanatoria ma si pagano anche i tributi di concessione e urbanizzazione se la costruzione è conforme ai piani comunali. Per i lavori che hanno portato a variazioni della rendita (non a nuove costruzioni) di norma basta la presentazione di una Dia insanatoria e il pagamento di 516 euro
09-- L'ABUSO EDILIZIO
Se la costruzione non è conforme, scatterebbe la denuncia del comune all'Autorità giudiziaria, la demolizione e la condanna penale in presenza di vincolo ambientale
accettasi ulteriori rettifiche da Kobain ( se ci sono i presupposti)