Gatta
Membro Attivo
Il risarcimento del danno va ridotto laddove il conducente non indossi il casco.Così la Cassazione (sent.n.26568/20119) stabilendo un risarcimento parziale ai genitori del figlio che aveva perso la vita in un incidente stradale.
La Cassazione, nel respingere l'impugnazione, ha spiegato che l'omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di una moto può costituire «una fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a sè stessa ove il giudice di merito accerti in fatto che la suddetta violazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone appunto un antecedente causale».
In effetti,in casi del genere,va correttamente citato l'art.1227 cc per cui laddove il fatto colposo abbia concorso a cagionare il danno,il relativo risarcimento è diminuito ""secondo la gravità della colpa e l'entità della conseguenze che ne sono derivate".
Attenzione,quindi,agli utenti di indossare il casco (o anche di usare le cinture di sicurezza) attesochè la giurisprudenza (nonchè la prassi liquidativa) non esiterebbe ad applicare un concorso di colpa che,orientativamente,viene quantificato nella misura del 30%:quindi,danno 100,ridotto a 70.
Gatta
La Cassazione, nel respingere l'impugnazione, ha spiegato che l'omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di una moto può costituire «una fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a sè stessa ove il giudice di merito accerti in fatto che la suddetta violazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone appunto un antecedente causale».
In effetti,in casi del genere,va correttamente citato l'art.1227 cc per cui laddove il fatto colposo abbia concorso a cagionare il danno,il relativo risarcimento è diminuito ""secondo la gravità della colpa e l'entità della conseguenze che ne sono derivate".
Attenzione,quindi,agli utenti di indossare il casco (o anche di usare le cinture di sicurezza) attesochè la giurisprudenza (nonchè la prassi liquidativa) non esiterebbe ad applicare un concorso di colpa che,orientativamente,viene quantificato nella misura del 30%:quindi,danno 100,ridotto a 70.
Gatta