cetty

Nuovo Iscritto
Salve, sono nuova iscritta ringrazio tutti coloro che hanno messo su questo sito interessantissimo complimenti,fatta la premessa chiedo a chi ne sa più di me se è mai possibile dopo aver pagato per 10 anni di seguito senza mai ritardare una rata, la mia polizza vita ora a scadenza avvenuta di 10 giorni lavorativi io non possa usufruire del premio accumulato.Il consulente ha ribadito che se avessi rinnovato la polizza allora avrebbero messo subito mano al portafoglio rispondendo che non ne avrei avuta nessuna intenzione mi ha detto che ci sarebbero voluti alcuni giorni per riscuotere il premio siamo a quasi 15 giorni quanto devo ancora aspettare? Vi sembra giusto tutto ciò? Ringrazio in anticipo e aspetto con ansia...Saluti cordiali :triste:
 

maidealista

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Una volta maturato il diritto a percepire il capitale o la rendita assicurati, il beneficiario deve presentare alla Compagnia la richiesta di liquidazione allegando tutta la documentazione richiesta; la Compagnia deve provvedere alla liquidazione entro 30 giorni dal ricevimento di tale documentazione e, in caso di ritardo, dovrà corrispondere gli interessi di mora.
 

Gatta

Membro Attivo
Aggiungo ad abundantiam che,ove ottemperato alla presentazione della documentazione richiesta in polizza,la Compagnia deve provvedere alla liquidazione con tempestività.
Il termine di tolleranza previsto dal contratto (in genere 30 giorni dalla scadenza) va utilizzato soltanto allorquando sia effettivamente necessario (cfr.art.4 della Circolare ISVAP n403/2000).
In sostanza non si accettano ritardi ingiustificati del pagamento.
Il termine di prescrizione entro cui è possibile chiedere la liquidazione è di 2 anni dalla scadenza o comunque dal dì in cui si è verificato l'evento su cui si fonda il diritto (cfr.cc art.2952 secondo comma, cosi' modificato dal DL 134/08).
Gatta
 

Gatta

Membro Attivo
Ninetto,leggiti il contratto:c'è scritto tutto lì.
Gatta

Ninetto,leggiti il contratto:c'è scritto tutto lì.
Gatta
 

ninetto

Membro Attivo
grazie per l'informazione Cetty, sono contento per te così offri da bere a tutti, grazie Gatta ti vedo molto dinamico su questo sito complimenti, mica per caso sai quando uno perde il contratto (capirai dopo 15 anni! ) che succede? uno ce l'ho, quello che scade a Dicembre prossimo, un altro che scade nel 2012 a primo acchitto non sono riuscito a trovarlo, forse con un colpo di fortuna lo trovo ma nel caso contrario che succede?
 

maidealista

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Dal Codice Civile :
Art. 1888 Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto (2725).

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale (att. 187).

Art. 1889 Polizze all'ordine e al portatore

Se la polizza di assicurazione è all'ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione (2003 e seguenti).

Tuttavia l'assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l'assicurato (1992).

In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine (2016 e seguenti; att. 187).

Se non ritovi il contratto dovrai presentare denuncia di smarrimento alla P.S. e presentarne copia all' assicurazione.
:daccordo:
 

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