Ai sensi dell'art. 1130, n. 4 cod. civ., "L'amministratore deve compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio".
La disposizione del quarto comma dell'art. 1130 del codice civile, obbligando l'amministratore ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, ha inteso chiaramente riferirsi ai soli atti materiali ( ad esempio:riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell'integrità dell'immobile. Ne discende che non può farsi rientrare il contratto d'assicurazione, perché questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la norma dell'art. 1130 cod. civ., ma ha come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell'edificio danneggiato (Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 3 aprile 2007, n. 8233).
Ciò premesso,non esiste alcuna norma di legge che obblighi l'amministratore a sottoscrivere una polizza di assicurazione a copertura dei danni all'edificio condominiale. La polizza non è infatti una spesa necessaria per la conservazione delle parti comuni avendo il solo scopo di evitare danni patrimoniali ai condomini in caso di sinistri. Come poc'anzi evidenziato, la giurisprudenza della Suprema Corte ha accolto una interpretazione restrittiva della disposizione di cui al n. 4 dell'art. 1130 cod. civ., limitandone il campo di applicazione ai soli atti materiali e giudiziali necessari per salvaguardare l'integrità dell'immobile.
Tanto più - se è vero - che "non c'erano i soldi".
In conclusione,laddove sussistano responsabilità (tutta da vedere nella fattispecie),i condomini saranno tenuti a risarcire il danno.
Gatta