Qualcuno "erra" come al solito e confonde le norme.
Le spese deliberate in ambito Condominiale, seguono l' Art. 1183 del CC salvo diversa indicazione.
Art. 1183 del CC
Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente.
Art. 63
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
Corte di Cassazione, sentenza n. 6236 del 19 marzo 2014....... l'amministratore di condominio può e deve ricorrere al procedimento monitorio ex art. 63 disp. Att. C.C., così come nella fattispecie, allorquando un condomino sia moroso rispetto alle quote addebitategli a seguito di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei condomini.
I 180 gg (6 mesi) sono richiamati unicamente come:
A) tempo di "mora" dopo il quale è possibile distacco del "moroso" dai servizi condominiali comuni (ove possibile) sempre secondo Art 63 DACC
B) termine entro il quale l'amministratore è tenuto ad agire contro il "moroso" oltrepassato il quale l'amministratore stesso diventa inadempiente salvo sia stato dalla stessa dispensato. Art. 1129 del CC
Il "pignoramento" non si limita alla sola unità abitativa ma può "colpiere" qualsiasi bene mobile ed immobile di proprietà del moroso e sufficente a saldare il creditore.
Non è quesitone di "drammatizzare" o arrivare alle estreme conseguenze ...ma conoscere quali sono i rischi che si corrono.
Il più delle volte "la minaccia" di tali azioni determina l'adempimento.