Linnea

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Proprietario Casa
Vi pongo la problematica, sperando di venirne a capo. DA riunione condominiale fatta in data 20 aprile i condomini all'unanimità stabiliscono l'approvazione Della stipula di una polizza assicurativa sul palazzo. L'amministratore successivamente ha affisso in bacheca le quote spettanti ad ogni singolo condomino, su base millesimale, da erogarsi ai fini della stipula dello stesso.Io ho pagato la mia quota, preso regolare ricevuta di pagamento, e me ne sono andata tranquilla a casa. Ieri sera ho fatto cortesemente richiesta di una copia Dell assicurazione per capire la nostra "copertura"e Mi sento rispondere che nessuna assicurazione era statafatta in quanto non tutti i condomini avevano pagato la loro quota.inutile dire che nessuno era stato informato della cosa.io mi sento truffati cosa si può fare?
 

Dimaraz

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Cambiare amministratore per inadempienza ai suoi obblighi.
Deliberata (da tutti) e comunicata la quota l'amministratore poteva e doveva recuperare la cifra anche mediante Decreto Ingiuntivo.
 

griz

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mi risulta che la polizza RC sia obbligatoria, se si tratta di questa si doveva stipulare colmunque, se si tratta di altro tipo di polizza, quanto meno avreste dovuto essere informati
 

basty

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riunione condominiale fatta in data 20 aprile
non tutti i condomini avevano pagato la loro quota

Non drammatizzerei: anche per procedere ad un decreto ingiuntivo occorrono tempi tecnici: se non erro 6 mesi nel ritardo dei pagamenti, che non sono nemmeno ancora trascorsi; senza contare che anche per il pagamento ci sarà stata una scadenza non immediata. Poi anche il decreto, pur essendo immediatamente esecutivo, pignora cosa? l'alloggio? Per liquidarlo occorre metterlo all'asta o in vendita, ... e aspetta e spera.

Mi pare temerario ipotizzare già una inadempienza da parte dell'amministratore: certo è una situazione che va seguita e monitorata. Ma anche gli amministratori devono fare i conti con la realtà odierna; una eccessiva rigidità può essere controproducente.
 

Dimaraz

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Qualcuno "erra" come al solito e confonde le norme.

Le spese deliberate in ambito Condominiale, seguono l' Art. 1183 del CC salvo diversa indicazione.
Art. 1183 del CC
Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente.

Art. 63
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

Corte di Cassazione, sentenza n. 6236 del 19 marzo 2014....... l'amministratore di condominio può e deve ricorrere al procedimento monitorio ex art. 63 disp. Att. C.C., così come nella fattispecie, allorquando un condomino sia moroso rispetto alle quote addebitategli a seguito di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei condomini.


I 180 gg (6 mesi) sono richiamati unicamente come:

A) tempo di "mora" dopo il quale è possibile distacco del "moroso" dai servizi condominiali comuni (ove possibile) sempre secondo Art 63 DACC

B) termine entro il quale l'amministratore è tenuto ad agire contro il "moroso" oltrepassato il quale l'amministratore stesso diventa inadempiente salvo sia stato dalla stessa dispensato. Art. 1129 del CC

Il "pignoramento" non si limita alla sola unità abitativa ma può "colpiere" qualsiasi bene mobile ed immobile di proprietà del moroso e sufficente a saldare il creditore.

Non è quesitone di "drammatizzare" o arrivare alle estreme conseguenze ...ma conoscere quali sono i rischi che si corrono.
Il più delle volte "la minaccia" di tali azioni determina l'adempimento.
 

Nemesis

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Proprietario Casa
I 180 gg (6 mesi) sono richiamati unicamente come:
A) tempo di "mora" dopo il quale è possibile distacco del "moroso" dai servizi condominiali comuni (ove possibile) sempre secondo Art 63 DACC
Quella norma (comma 3) prevede che
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Quindi quel periodo è di sei mesi.
Il termine di 180 giorni è quello che l'art. 1130, n. 10) c.c. impone all'amministratore per redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione.
 

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