Da un simplo di polizza che ho a disposizione relativa alla c.d.Globale Fabbricati risulta ex art.17 "Rischio assicurato.
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato o alla conduzione delle parti comuni. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
L'assicurazione vale anche per i rischi derivanti:
dalla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato anche tenuti a giardino, compresi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, recinzioni in genere ...".
Pertanto la "copertura",come ben precisa il dr.Crescenzio,è fattibile,anzi consigliabile atteso il rischio di incidenti dei quali risponderebbe il Condominio.
Pertanto è sufficiente compulsare il proprio Assicuratore...
Gatta