Invece esiste proprio una bella norma, l'art. 170-bis del Codice delle assicurazioni private, che recita:L'assicurazione termina con la data di scadenza, poi c'è una tolleranza, ma non è una norma.
Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.
Pertanto la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti non è sanzionabile nei 15 giorni successivi alla scadenza, atteso che la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso per tutto quel periodo successivo alla scadenza contrattuale.