xantias80

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Salve a tutti volevo un parere qualche tempo fa ho versato dei soldi per l'acquisto di un appartamento da costruire a un mediatore subendo una vera e propria truffa. Il tutto è notificato sul preliminare ma il mediatore falsando il nome sull'assegno ha ritirato i soldi arpropriandosene e facendone sparire le tracce. Ora dopo approvata la sua colpevolezza non so se riavro i soldi indietro perche lui ha venduto tutti gli averi. Esiste un'assicurazione a tutela dei clienti visto che il mediatore era regolarmente iscritto all'albo e all'associazione mediatori? Se si che percorso devo fare per riavere i miei soldi? Vi chiedo un aiuto perchè sono sul lastrico e vi ringrazio anticipatamente.
 

celefini

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Una prima domanda da farti è se il mediatore era stato incaricato dall'impresa costruttrice per trattare la vendita degli immobili. Generalmente le imprese, si servono di agenti immobiliari o mediatori per trattare . L'assegno che hai versato a chi era intestato ?. L'assegno avresti dovuto intestarlo all'impresa, e doveva essere riportato come tale nel preliminare. Se così fosse ci sarebbe una corresponsabilità nell'accaduto anche dei titolari dell'impresa, e quindi, visto che il mediatore era stato da loro incaricato della vendita, dovrebbero essere loro a risarcirti della somma . Infatti il madiatore, come da te detto, ha falsato il nome del trattore, sull'assegno incassando l'importo. Così facendo, ha commesso un reato, perseguibile penalmente, ed a denunciarlo potreste essere sia tu come emittente , truffato, sia l'impresa ricevente, e anch'essa truffata.

Dimenticavo a proposito dell'asssicurazione, non credo che ci possa essere una assicurazione per tutelare gli utenti ,da tutti i truffatori e disonesti che purtoppo ci sono in giro.
 

bolognaprogramme

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Professionista
Gli agenti immobiliari hanno l'obbligo di avere un'assicurazione contro i danni eventualmente procurati a terzi, ma è chiaro che bisogna avere delle prove, se l'assicurazione nemmeno ti considera...
 

Jrogin

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Art. 18 della Legge 57/2001 (vedi parte in grassetto)
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39)

1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;";
b) all'articolo 3, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti"
c) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate".

Allego una polizza tipo
 

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